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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 febbraio 1997, n. 88

Regolamento concernente la rideterminazione dell'articolazione in divisioni dell'Ispettorato generale del bilancio, dell'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e della Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-1997
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  17-4-1997

IL MINISTRO DEL TESORO

d'intesa con
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si compone la Ragioneria generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ed in particolare l'articolo 6;
Considerato che si rende necessario, in conseguenza delle accresciute esigenze funzionali ed operative della Ragioneria generale dello Stato, procedere alla assegnazione di due divisioni all'Ispettorato generale del bilancio e all'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e di una ulteriore divisione alla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, nonché di procedere alla rideterminazione delle funzioni espletate dai precitati uffici;
Considerato altresì che l'assegnazione delle sopraindicate divisioni non comporta l'istituzione di nuovi uffici di livello dirigenziale bensì mera ridistribuzionedi funzioni preesistenti, come risulta inoltre dalla tabella D allegata al decreto ministeriale 22 giugno 1995, mediante sostituzione delle strutture organizzative non più operanti per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 479 del 1994 che peraltro ha lasciato integre le dotazioni organiche dell'amministrazione;
Vista la nota in data 16 ottobre 1995, n. U.O.P.A./ 15799/19691/7.519, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha manifestato il proprio avviso, in ordine alla suindicata proposta;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 23 gennaio 1997;
Sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Ispettorato generale del bilancio si articola nelle seguenti divisioni e nei seguenti servizi ed uffici:
1.1. Divisione I: Affari concernenti il personale dell'Ispettorato generale; coordinamento dei servizi.
1.2. Divisione II: Predisposizione della relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato; elaborazione di relazioni e pubblicazioni sul bilancio dello Stato; predisposizione ed elaborazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, della relazione generale sulla situazione economica del Paese e della relazione previsionale e programmatica; analisi dei flussi mensili dei pagamenti di bilancio; elaborazione ed aggiornamento dello schema di copertura della legge finanziaria; predisposizione della relazione sul provvedimento di assestamento; predisposizione ed elaborazione delle stime dei pagamenti del bilancio dello Stato.
1.3. Divisione III: Organizzazione delle attività informatiche dell'Ispettorato generale per la elaborazione, la produzione, la stampa e la distribuzione dei documenti contabili; gestione del sistema dipartimentale e delle sue interconnessioni interne ed esterne; gestione ed organizzazione dei lavori attinenti il rendiconto generale dello Stato ed elaborazione della relativa nota preliminare; elaborazione delle situazioni mensili di bilancio per il conto riassuntivo del tesoro.
1.4. Divisione IV: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con le Amministrazioni degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa, nonché dell'Istituto agronomico per l'oltremare e del Fondo edifici di culto ai fini dell'elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. Nell'ambito della divisione, inoltre, è operante la Segreteria speciale N.A.T.O. chiamata a curare la trattazione di rapporti aventi natura riservata.
1.5. Divisione V: Elaborazione del conto generale del patrimonio dello Stato ed esame dei rendiconti patrimoniali delle Aziende autonome; esame dei relativi provvedimenti ed atti. Reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi.
1.6. Divisione VI: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con l'Amministrazione delle finanze, ai fini della elaborazione e predisposizione dello stato di previsione dell'entrata, delle relative variazioni di bilancio e del conto consuntivo; esame e valutazione dei provvedimenti ed atti concernenti l'ordinamento delle entrate dello Stato; statistiche finanziarie in materia di entrate dello Stato; predisposizione della parte afferente alle entrate dei documenti di finanza pubblica (relazioni trimestrali di cassa, relazione generale sulla situazione economica del Paese, relazione previsionale e programmatica, documento di programmazione economico-finanziaria); monitoraggio ed analisi dei flussi di entrata.
1.7. Divisione VII: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con i Ministeri delle finanze, della sanità e per i beni culturali ed ambientali, nonché con l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi.
Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari.
1.8. Divisione VIII: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. Analisi e valutazioni dei problemi inerenti all'andamento del debito pubblico e dei relativi oneri, nei loro riflessi sul fabbisogno del settore statale ai fini dell'impostazione delle relative previsioni di bilancio. Attività di raccolta dati, valutazione e coordinamento, inerente alla ripartizione, da attuare con decreti di variazioni di bilancio, dei fondi di riserva.
1.9. Divisione IX: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con i Ministeri dei trasporti e della navigazione; delle risorse agricole, alimentari e forestali; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; del commercio con l'estero; delle poste e delle telecomunicazioni, nonché con le Amministrazioni autonomefacenti capo a detti Ministeri, ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari.
1.10. Divisione X: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con i Ministeri di grazia e giustizia; della pubblica istruzione; del lavoro e della previdenza sociale; dell'ambiente; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nonché con le amministrazioni autonome facenti capo a detti Ministeri, ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari.
1.11. Divisione XI: Definizione di metodologie e di tecniche di rilevazione dei costi dei servizi e degli uffici delle Amministrazioni dello Stato. Acquisizione e valutazione degli elementi di costo e di spesa e dei rendimenti. Predisposizione del bilancio per centri di costo e dei relativi aggiornamenti e del relativo rendiconto. Identificazione di indicatori di economicità, efficacia ed efficienza. Analisi costi-risultati e obiettivi-risultati.
1.12. Divisione XII: Ricerche, studi, elaborazioni e documentazioni sul bilancio dello Stato, anche per gli organismi internazionali.
Analisi delle politiche di bilancio per il processo di convergenza macroeconomica europea. Rapporti con gli organismi internazionali.
Predisposizione del bilancio sperimentale dello Stato è dei relativi aggiornamenti. Evoluzione normativa dei bilanci pubblici, connesse applicazioni e rapporti parlamentari.
2. Fanno, inoltre, parte dell'Ispettorato generale del bilancio:
2.1. Il servizio coordinamento bilanci, cui è preposto un dirigente superiore con funzione di capo servizio, con compiti di collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per le operazioni connesse:
a) al coordinamento dell'attività relativa agli stati di previsione dell'entrata e delle spese del bilancio dello Stato ai fini della predisposizione e delle previsioni annuali e pluriennali, del rendiconto, dei provvedimenti di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni di bilancio, delle note di variazioni;
b) all'aggiornamento della legislazione vigente per la predisposizione della legge finanziaria;
c) al coordinamento delle attività connesse ai rapporti con la Corte dei conti sul controllo preventivo di legittimità dei decreti di variazioni al bilancio.
2.2. Il servizio coordinamento dell'attività prelegislativa, cui è preposto un dirigente superiore con funzione di capo servizio, con compiti di collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per le operazioni connesse:
a) al coordinamento dell'attività dell'Ispettorato generale in ordine alla predisposizione del disegno di legge di bilancio, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati;
b) al coordinamento dell'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative, elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni centrali interessate, nei vari settori dell'intervento dello Stato nonché della verifica delle relazioni tecniche, riscontro delle coperture finanziarie delle iniziative medesime;
c) alle attività relative alla predisposizione e gestione dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.
2.3. L'ufficio finanza pubblica, affidato a un dirigente superiore con funzione di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per le operazioni connesse:
a) al coordinamento della relazione previsionale e programmatica, della relazione generale sulla situazione economica del Paese, del documento di programmazione economico-finanziaria e delle relazioni trimestrali di cassa;
b) all'attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
c) all'analisi delle proposte per il perseguimento degli obiettivi di convergenza comunitaria;
d) ai rapporti con il Parlamento e con gli organismi internazionali (CEE, OCSE, FMI) in materia di finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
- La legge n. 427/1985 reca disposizioni sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
- Il testo dell'articolo 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: "Realizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, detta norme in ordine alla "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di riordino e soppressione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza". Il comma 2 dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo così recita: "Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, nonché quello dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale, istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, è trasferito all'I.N.P.D.A.P. Esso può optare, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica, di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di provenienza ed il trattamento giuridico ed economico di provenienza. Successivamente, allo stesso è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il predetto trattamento economico e quello spettante in qualità di dipendente dell'Istituto, ove il trattamento economico di provenienza risulti superiore".