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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 gennaio 1997, n. 87

Regolamento recante modifiche ed integrazioni alle modalità, condizioni e tempi dell'intervento agevolativo pubblico nelle operazioni di finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi ed all'esecuzione di lavori all'estero in attuazione dell'articolo 18, comma quarto, della legge 24 maggio 1977, n. 227.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2000)
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Testo in vigore dal:  17-4-1997 al: 2-8-2000
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IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
Visto in particolare l'articolo 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;
Visto l'articolo 19, comma secondo, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il quale, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, dispone che le operazioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 della citata legge n. 227/77, e successive modificazioni, ed integrazioni possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione e che le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto l'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 così come sostituito dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale tra l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e successive modificazioni, il Mediocredito centrale può corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge 227/77, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, il quale autorizza il Mediocredito centrale a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, primo comma lettera g) nonché dell'articolo 27, terzo comma, della citata legge n. 227/77, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della stessa legge n. 227/77;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1988, serie generale n. 90, emanato in attuazione dell'articolo 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977;
Visto in particolare l'articolo 6, terzo comma, del citato decreto ministeriale 123 del 1988 il quale prevede che, sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni di rilevante importo, il Ministro del tesoro può autorizzare condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale tendenti a contenere l'onere per l'agevolazione dei crediti all'esportazione in deroga a quanto stabilito dal predetto decreto ministeriale 1 marzo 1988;
Ravvisata l'esigenza di rivedere alcune condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale in funzione dell'attuale, rigorosa politica di bilancio;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che prevede, fra l'altro la trasformazione in società per azioni dell'ente creditizio pubblico "Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di leggittimità sugli atti non aventi forza di legge;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio con deliberazione del 16 ottobre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 400/1988, in data 24 gennaio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono ammissibili all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. le operazioni di credito all'esportazione, realizzate sotto la forma di credito fornitore o di credito finanziario, semprechè la dilazione accordata alla controparte estera sia uguale o superiore a 24 mesi e la durata massima non sia superiore a quella stabilita dalle intese internazionali.
2. Non sono ammissibili all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. le forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole, nonché di semilavorati e/o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo della legge 24 maggio 1977, n. 227, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
- Il testo dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è il seguente: "Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista".
- Il testo dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è il seguente: "Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".
- Il testo dell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro per il tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.
Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:
a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;
b) un contributo agli interessi in favore degli istituti delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f), e n), del precedente art. 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi;
c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali nonché l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati".
- Il testo dell'art. 22, quarto comma, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251 recante "Provvedimenti urgenti per il sostegno delle esportazioni italiane" aggiunto dalla relativa legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, è il seguente: "Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera g), nonché dell'articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227".
- Il testo dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 è il seguente: "Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati".
- L'art. 6, terzo comma del D.M. 1 marzo 1988, n. 123, è il seguente: "Sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni di rilevante importo, il Ministero del tesoro può autorizzare condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale tendenti a contenere l'onere per l'agevolazione dei crediti all'esportazione in deroga a quanto stabilito dal presente decreto".
- La legge 26 novembre 1993, n. 489, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 1993, n. 284.
- L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, è il seguente:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbario 1993, n. 29;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali, sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può chiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame, alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le diposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria".
- Il comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.