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LEGGE 25 marzo 1997, n. 77

Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio.

note: Entrata in vigore della legge: 13/04/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  13-4-1997 al: 25-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di incentivi
1. In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 1987, provvede a determinare con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'ammontare del beneficio di cui al comma 1 e trasmette all'impresa interessata apposita attestazione da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. A fronte delle attestazioni rilasciate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi corrispondenti e trasmette al Ministero delle finanze, su supporto informatico, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta. Per il trattamento fiscale e per le modalità di utilizzo del credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. La misura massima del contributo previsto dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è elevata al 2 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte delle cooperative dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione ai soci di crediti di esercizio per investimenti.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- L'art. 3, comma 8, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito in legge 27 marzo 1987, n. 121, così si esprime: "A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni".
- A sua volta l'art. 1 della citata legge n. 517 stabilisce i soggetti beneficiari dei finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, mentre il successivo art. 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'industria, un fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio.
- L'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, stabilisce fra l'altro, che il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposte nel corso della quale è concesso il beneficio. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso.
- L'art. 9 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 887 e modificato successivamente dall'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 237, stabilisce a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1% dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. L'art. 3 del citato decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993 a sua volta ha integrato il fondo per il credito agevolato al commercio di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.