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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1996, n. 705

Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di equilibrio per i rischi di calamità naturali

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-3-1997

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del predetto decreto-legge n. 691/1994 il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sono stabilite le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di equilibrio per i rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1035447 del 6 maggio 1996);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le imprese autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni nei rami danni, diversi dal credito e dalle cauzioni, debbono accantonare, a decorrere dall'esercizio 1995, una quota pari al due per cento del premio relativo ai contratti di assicurazione dei rischi delle calamità naturali per la costituzione di una riserva di equilibrio per i medesimi rischi. Qualora il contratto di assicurazione garantisca anche altri rischi ed il premio relativo a questi ultimi non sia separatamente indicato, l'accantonamento è pari allo 0,3 per cento del premio complessivo.
La riserva è effettuata relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dalla data del 20 dicembre 1994.
2. L'importo massimo della riserva non può essere superiore al 75 per cento dei premi dei rami danni nei quali sono ricompresi i rischi delle calamità naturali assicurati.
3. Qualora il rapporto sinistri a premi dell'esercizio per i rami nei quali sono ricompresi i rischi delle calamità naturali risulti pari o superiore al cento per cento, le imprese possono utilizzare la riserva accantonata entro i limiti previsti dalla seguente tabella;
Rapporto sinistri Percentuale
a premi (%) di utilizzo
__ __
da 100 a 120 30
da 121 a 150 60
oltre 151 100
4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riserve tecniche che debbono essere costituite per le assicurazioni contro i danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 1996

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 1996 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del tesoro Ciampi Il Ministro delle finanze Visco

Visto, Il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997

Registro n. 1 Industria, foglio n. 12

N O T E
Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge
9 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35: "1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".