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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. 54

Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal:  27-3-1997 al: 23-11-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4 e 46 e gli allegati C e D della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;
Vista la direttiva 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche;
Vista la decisione 94/330/CE della Commissione del 25 maggio 1994 che modifica l'articolo 5, punto 9, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda il punto di congelazione;
Vista la decisione 95/165/CE della Commissione del 4 maggio 1995 che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996 e ritenuto di accoglierne le osservazioni salvo quella concernente la necessità di prevedere, agli articoli 12 e 13, la periodicità dei controlli, in quanto tale previsione è da ritenersi assorbita in quella dell'articolo 11 in materia di controlli delle aziende di produzione, e salvo quella concernente la cadenza delle operazioni di cui all'allegato B, capitolo VI, lettere c) e d), in quanto tale cadenza e stata modificata dalla direttiva 94/71/CE nel senso recepito dal regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Campo di applicazione)
1. Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano; gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alla vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore finale di latte crudo ottenuto:
1) da vacche e bufale di aziende ufficialmente indenni da
tubercolosi e ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
2) da pecore e capre di aziende ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
b) alla vendita diretta dall'azienda di produzione, i cui locali sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 mazzo 1980, n. 327, al
consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda:
1) con il latte crudo di cui alla lettera a);
2) con il latte di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del
decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 453;
c) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed ai negozi per la vendita al minuto, ivi compresi
quelli dotati di laboratori adiacenti al punto vendita che provvedono esclusivamente alla vendita diretta al consumatore;
d) agli stabilimenti ed ai laboratori di fabbricazione,
preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva;
e) alla fabbricazione di prodotti composti di latte, preparati
anche con ingredienti fabbricati ai sensi del presente
regolamento, nei casi in cui il contenuto di latte e di
prodotti lattiero-caseari nel prodotto finito sia inferiore al 50% in peso.
3. Le norme sanitarie del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni previste:
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 17, comma 1, così recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993. Gli artt. 4 e 46 così recitano:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge".
"Art. 46 (Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/46/CEE e 92/47/CEE sarà informata ai seguenti criteri:
a) in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e, occorrendo, dell'articolo 31 della direttiva, sarà dettata apposita disciplina, anche nel senso della esclusione o limitazione dei prodotti ottenuti a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle indicazioni della direttiva stessa, nonché dei prodotti a base di latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la gelateria, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti al punto vendita, dove la preparazione viene effettuata unicamente per la vendita diretta al consumatore, nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, negli stabilimenti e nei laboratori di produzione e preparazione di prodotti destinati alla ristorazione collettiva e alla somministrazione, ovvero dei prodotti destinati alla vendita diretta al consumatore allo stato sfuso non confezionati o preincartati;
b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, dovrà farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, alle produzioni tipiche che godono della tutela della denominazione di origine o delle caratteristiche produttive, nonché alle produzioni che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle medesime in ragione delle peculiari modalità di lavorazione;
c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, dovrà farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, ad una quantità massima di latte lavorato giornalmente non inferiore a duecento quintali e ad una quantità di prodotto finito non inferiore ai trenta quintali giornalieri;
d) sarà previsto un adeguamento graduale delle strutture produttive e dei requisiti del latte, diversificando il regime delle aziende di ridotte dimensioni e di quelle situate nelle zone di montagna o in quelle svantaggiate, nonché delle produzioni destinate a prodotti a denominazione di origine o tipici.".
L'allegato C, riportante l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare, include, fra le altre, le seguenti direttive:
"92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte".
"92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte".
L'allegato D, recante l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare per le quali si richiede il parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia sugli schemi dei relativi regolamenti, in- clude, fra le altre, le seguenti direttive:
"92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte".
"92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte".
- La direttiva 92/46/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 268 del 14 settembre 1992.
- La direttiva 92/47/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 268 del 14 settembre 1992.
- La direttiva 94/71/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 368 del 31 dicembre 1994.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca modifiche degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, reca attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
- La decisione 94/330/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 146 dell'11 giugno 1996.
- La decisione 95/165/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 108 del 13 maggio 1995.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, reca: Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- Il decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 453, reca: "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini".
L'articolo 18, comma 1, lettera d), del suddetto decreto così recita:
"1. Quando la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata si dovranno adottare adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto, nonché la propagazione della malattia tra gli animali e in particolare, oltre le specifiche disposizioni previste dagli articoli 5, 107 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, dovrà essere disposto che:
a) - c) (omissis);
d) il latte di animali sani proveniente dagli allevamenti infetti venga rimosso dall'allevamento in contenitori separati identificati con appositi contrassegni soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione.
Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.
La pastorizzazione deve essere effettuata con attrezzature che garantiscano almeno il rispetto dei seguenti parametri T/t:
1) in scambiatore a piastra 72 gradi C/15 secondi; 2) direttamente in caldaia: 65 gradi C/20 minuti
primi, oppure 60 gradi C/25 minuti primi;".
- La legge 25 agosto 1991, n. 287, reca:
"Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".
- Il regolamento (CEE) n. 804/68 è pubblicato in GUCE n. L. 148 del 28 giugno 1968.
- Il D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514, reca:
"Attuazione della direttiva CEE n. 76/718 relativa a taluni tipi di latte conservato e totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana".
- Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 180, reca:
"Attuazione della direttiva n. 83/417/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa a talune lattoproteine (cascine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 193.".
- Il regolamento (CEE) 1898/87 è pubblicato in
GUCE n. L. 182 del 3 luglio 1987.