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LEGGE 7 marzo 1997, n. 53

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.

note: Entrata in vigore della legge: 13-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal: 13-3-1997
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Comitato di coordinamento
               per la salvaguardia della Torre di Pisa
  1. E' costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge, un Comitato di coordinamento per la
salvaguardia  della  Torre  di  Pisa,  composto  da  tredici esperti,
italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione
scientifica,  di  cui  due  scelti  tra  storici dell'arte medievale,
nonche'  dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne
e'  componente  di  diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
pubblici.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.