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LEGGE 7 marzo 1997, n. 53

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.

note: Entrata in vigore della legge: 13-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  13-3-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Comitato di coordinamento
per la salvaguardia della Torre di Pisa
1. È costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonché dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne è componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.