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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 39

Attuazione direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2005)
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Testo in vigore dal:  21-3-1997 al: 7-10-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1991, l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/313/CEE;
Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede la divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, nonché la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'articolo 45 così recita: "Art. 45 (Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a proteggerlo;
b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;
c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;
d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;
e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;
f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;
g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;
h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993. L'art. 6 così recita:
"Art. 6 (Delega al governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142 e 19 dicembre 1992, n. 489). - 1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.
2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 498, è differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.
3. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del consiglio del 3 febbraio 1992.
4. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
6. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
7. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'articolo 6 così recita:
"Art. 6 (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge".
- La direttiva 90/313/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 158 del 23 giugno 1990.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. L'art. 14 così recita: "Art. 14. - 1. Il Ministro dell'ambiente assicura - la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 con la menzione del numero del Bollettino ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo e stabilito con atto dell'amministrazione interessata".
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nota all'art. 6.
- Per il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, vedasi nota all'art. 5.