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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 dicembre 1996, n. 704

Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1997
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  21-3-1997

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1994, n. 761, concernente il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996, n. 518, relativo al regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità;
Vsita la lettera n. 96/96/7.491/MG del 20 giugno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Vista la lettera n. 15l5199 del 3 giugno 1996 del Ministero del tesoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n.100/55.05/8753 del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta dei dirigenti generali competenti;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento individua gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, concerne il "Riordinamento del Ministero della sanità", a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196 reca il "Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266".
- Il D.M. 25 ottobre 1994, n. 761 concerne il "Regolamento per l'istituzione del Servizio di controllo interno".
- Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 reca "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca "Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo dell'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è il seguente:
"10. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, né, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. È fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9".
- Il testo dell'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1994), è il seguente: "2. È istituito presso il Ministero della sanità, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanità in conformità a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltrechè all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici già di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonché alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in conformità le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196".
- Il D.P.R. 1 agosto 1996, n. 518, reca il "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante il riordino del Ministero della sanità".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".