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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1996, n. 702

Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284.

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Testo in vigore dal:  6-3-1997

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1993, n. 284, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente alla individuazione dei termini di completamento e dei responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
Visto l'articolo 12, comma 2, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione delle stesse disposizioni apportandovi le modificazioni ritenute necessarie;
Atteso che per effetto delle innovazioni introdotte nelle materie interessate dai provvedimenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché in seguito alla verifica sulla congruità dei termini finali già individuati, si rendono necessarie molteplici modifiche alle tabelle A e B di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla integrale sostituzione delle richiamate tabelle A e B;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996, n. 99/1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. M/2107/A del 17 ottobre 1966;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, è aggiunto il seguente comma 2:
"2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non è già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui scritti.
Note alle premesse:
- Il D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi della Amministrazione centrale e periferica dell'interno".
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento fi- nale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il testo del comma 2 dell'art. 12 del citato D.M. n. 284/1993, è il seguente: "2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato D.M. n. 284/1993, è il seguente: "2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 5 del citato D.M. n. 284/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 5 (Partecipazione al procedimento). - 1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale".
- Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:
"Art. 10. - I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".