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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1996, n. 701

Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/3/1997
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  2-3-1997

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nell'adunanza generale del 17 luglio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 1 agosto 1996, protocollo n. 179362;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Esecuzione di spese
1. La carta di credito è uno strumento per il pagamento delle spese di cui al successivo comma 2, eseguite sul territorio nazionale ed all'estero, dai soggetti indicati dall'articolo 2.
2. L'utilizzazione della carta di credito, nei limiti delle assegnazioni allo scopo disposte e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di impegni, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative a:
a) beni, lavori e servizi in economia disciplinati da speciali regolamenti ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) rappresentanza delle amministrazioni in Italia ed all'estero;
c) organizzazione e partecipazione a seminari ed a convegni;
d) trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta di credito in occasione di missioni;
e) espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di bordo e di volo per le unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
f) esercizio di funzioni di giustizia, di emergenza affidate a strutture della protezione civile, di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
3. Il provvedimento di autorizzazione ad effettuare la missione in Italia ed all'estero e quello autorizzante l'uso della carta di credito devono essere comunicati, anche con messaggi informatici, all'ufficio competente per la liquidazione delle spese.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- I commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 dell'art. 1 della 28 dicembre 1995, n. 549, così recitano:
"47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.
49. È altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti nonché di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.
50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalità di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo.
51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:
a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;
c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettera b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilità speciale.
52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti del comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48.
53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924 - supplemento.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenze di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Nota all'art. 1:
- L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tale caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 7.200.000 (importo aggiornato ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422)".