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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1996, n. 690

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonchè di quelli a carattere Interforze.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/02/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-2-1997 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Considerata la complessità dell'organizzazione dell'Amministrazione della difesa, articolata in organi centrali, territoriali e periferici, interforze e di forza armata, e la conseguente necessità di procedere, per quanto concerne l'adempimento di cui al comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza degli organi territoriali e periferici, la cui durata non sia disposta per legge o regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota prot. n. COORD/02-02/4901/U4 del 30 luglio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di efficacia del regolamento
1. Ai fini delle norme del presente regolamento, si intende per "legge" la legge 7 agosto 1990, n. 241; per "Amministrazione", l'Amministrazione della difesa; per "comandante territoriale": per l'Esercito, i comandanti militari territoriali, per la Marina, i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e comandanti militari marittimi autonomi; per l'Aeronautica, i comandanti di regione aerea; per "comandante" i comandanti di unità organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e/o di istituti di forza armata o interforze.
2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti dell'Amministrazione che si concludono con un provvedimento finale del comandante territoriale o del comandante e si sostituiscono a tutte le direttive ed istruzioni sinora impartite dagli organi dell'Amministrazione, in relazione ai procedimenti medesimi, per dare attuazione alle norme della legge in materia di determinazione dei termini, di unità organizzative, di responsabile del procedimento, di obbligo di provvedere e di motivare, nonché di partecipazione al procedimento.
3. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
4. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento, si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'articolo 2, comma 3, della legge.
5. Le norme del regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, sia che debbano essere promossi d'ufficio, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte diretta ad ottenere provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento fi- nale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988: "Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".