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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 1996, n. 689

Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-03-1997
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-3-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di restituzioni d'imposta sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visti gli articoli 6, comma 6, 7, comma 1, lettera e), 14, commi da 2 a 5, 24, comma 2, 27, commi da 4 a 6, 56, comma 7 e 61, comma 2, del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-6854/U.C.L. del 15 novembre 1996.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo d'applicazione
1. Il rimborso dell'accisa afferente ai prodotti immessi in consumo in territorio nazionale e successivamente destinati al consumo in altro Paese comunitario od all'esportazione, previsto dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", è concesso, a norma del comma 4 del medesimo articolo 14, anche mediante accredito, da utilizzare per il pagamento dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di prodotti soggetti alla medesima imposizione.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 viene concesso il rimborso:
a) ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del testo unico, in caso d'impiego di oli minerali in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, quando non è prevista una specifica, diversa disposizione legislativa;
b) ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 6 del testo unico, in caso d'impiego di alcole o di bevande alcoliche in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, o quando i suddetti prodotti sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano;
c) ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del testo unico, nel caso di reimmissione in deposito fiscale di prodotti assoggettati ad accisa;
d) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del testo unico, quando i prodotti sottoposti alle imposte di cui all'articolo 62 del testo unico medesimo, d'ora in avanti denominate "accise non armonizzate", sono immessi in consumo in altro Paese comunitario, esportati od impiegati in usi agevolati;
e) ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del testo unico, quando si rende dovuto il rimborso dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;
f) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e) del testo unico, quando, in caso di irregolarità nella circolazione, sorge il diritto al rimborso in conseguenza dell'individuazione, in un altro Paese comunitario, del luogo in cui l'irregolarità medesima è stata commessa;
g) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del testo unico, nel caso in cui vengano autorizzate operazioni di miscelazione dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti;
h) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico, in qualsiasi altro caso in cui l'imposta sia stata indebitamente corrisposta.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, d'ora in avanti denominato "testo unico", è il seguente: "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi.
Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti".
- Il testo del comma 6 dell'art. 6 del testo unico è il seguente: "6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14".
- Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 7 del testo unico è il seguente: " e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso".
- I testi dei commi da 2 a 5 dell'art. 14 del testo unico sono i seguenti:
"2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.
3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è prestata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
5. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000".
- Il testo del comma 2 dell'art. 24 del testo unico è il seguente:
"2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14".
- Il testi dei commi da 4 a 6 dell'art. 27 del testo unico sono i seguenti:
"4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.
5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata.
6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14".
- Il testo del comma 7 dell'art. 56 del testo unico è il seguente:
"7. Il caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14".
- Il testo del comma 2 dell'art. 61 del testo unico è il seguente:
"2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, comma 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19".
- Il comma 3 dell'art. 11 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti a visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'art. 14, commi 3 e 4, del testo unico, vedansi note alle premesse.
- Per i riferimenti all'art. 24, comma 2, all'art. 27, commi 4 e 6, all'art. 6, comma 6, all'art. 61, comma 2, all'art. 56, comma 7, all'art. 7, comma 1, lettera e), all'art. 14, commi 2 e 3 del testo unico, vedansi note alle premesse.
- I prodotti sottoposti ad imposta dai vari commi dell'art. 62 del testo unico sono i seguenti:
a) oli lubrificati (comma 1);
b) bitumi (comma 2);
c) oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di alchilbenzoli sintetici, polimeri poliolefinici sintetici, se destinati alla lubrificazione meccanica.