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LEGGE 31 dicembre 1996, n. 676

Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

note: Entrata in vigore della legge: 23/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2001)
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Testo in vigore dal:  23-1-1997 al: 9-5-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative
della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalità;
b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81)1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quellidi cui all'articolo 686 del codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità l'attività di pubblicista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei principi medesimi;
2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
5) particolare considerazione per trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;
n) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 686 del Codice di procedura penale:
"Art. 686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1.
Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'ammnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1, lett. a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale e per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione".
Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
"Art. 26 (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma".
Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
"Art. 33 (Registro dei praticanti). - Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4 dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una commissione, composta da cinque membri, di cui quattro da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno dieci anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore".
La legge 21 febbraio 1989, n. 98, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981".
Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"