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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 615

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/12/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal:  21-12-1996 al: 9-11-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 52, recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE in materia di compatibilità elettromagnetica;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, recante disposizioni di attuazione della citata direttiva 89/336/CEE, modificata dalla direttiva 92/31/CEE;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;
Riconosciuta l'opportunità di riordinare, con normativa organica, la materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 476 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "apparecchi", tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;
b) "disturbi elettromagnetici", i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;
c) "immunità", l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di dis- turbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
d) "compatibilità elettromagnetica", l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente;
e) "organismo competente", ogni organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
f) "attestato di esame CE del tipo", il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai requisiti del presente decreto;
g) "organismo notificato", organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri;
h) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
i) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola "terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni;
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
l) "apparecchi radiotrasmittenti", apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;
m) "radioamatore", persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
n) "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.


Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo richiamato nell'articolo dà attuazione alla direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, concernente le apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Detto decreto è pubblicato nel presente supplemento ordinario.