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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 novembre 1996, n. 612

Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2004)
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  15-9-2004
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IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del Fondo interbancario di garanzia;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Visto, in particolare, l'art. 45, comma 2, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonché l'entità delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
Sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1996;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
ADOTTA

il

seguente regolamento: "Regolamento del Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454"

Art. 1

1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibifità finanziarie.
3. Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi, di importo
(( da euro 5.200 e fino a euro 1.550.000 ))
, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali, all'acquisto di proprietà coltivatrice, nonché al consolidamento di passività onerose, quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute.
I finanziamenti in favore di società di capitali sono garantiti se il capitale sociale è detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione di quelle di consolidamento di passività la garanzia si esplica
(( nella misura del 75% della perdita subita. ))
4. Le operazioni di consolidamento delle passività onerose, nonché i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite
(( nella misura del 55% della perdita. ))
5. Sono altresì coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali:
(( a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 104.000;
b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola banca. ))
6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo.
((
7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti già garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.
))