stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 novembre 1996, n. 608

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-12-1996 al: 31-12-1998
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonché dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Non si procede alla pubblicazione in data odierna del testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione, ai sensi dell'art. 11 del testo unico

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, in quanto

la legge stessa, qui pubblicata, sostituisce integralmente

le disposizioni del decreto-legge, salvo l'art. 10 che fissa l'entrata in vigore del decreto al giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo coordinato sarà

pubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 gennaio 1997.