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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 601

Regolamento concernente variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  1-12-1996 al: 30-6-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407, che attribuisce la facoltà di variare l'importo della indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso articolo;
Vista la nota del Ministero del tesoro in data 21 dicembre 1995 che individua nel +10,5 per cento la variazione da apportare nella rideterminazione della misura della indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, in base al tasso programmato d'inflazione per il triennio 1994-1996;
Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale;
Ritenuto che l'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, debba essere integrato con quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996.
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, è stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: lire 2.370;
b) fino a dodici chilometri: lire 4.350;
c) fino a diciotto chilometri: lire 5.920:
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 1.250.
2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di lire 630 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di lire 1.600 e di lire 2.360.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.P.R. n. 1229/1959 reca: l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
- La legge n. 407/1984 reca: "Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari". L'art. 1 di detta legge sostituisce l'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959, il cui testo vigente è riportato in nota all'art. 1.
- Il comma 36 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Se ne riporta il testo:
"5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore".
Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effeto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 133. - Per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: lire 2.370;
b) fino a dodici chilometri: lire 4.350;
c) fino a diciotto chilometri: lire 5.920;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 1.250.
Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma.
L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale.
Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.
Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente".
- Il testo dell'art. 142 del medesimo D.P.R. n. 1229/1959, come modificato, da ultimo, dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 142. - Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).
I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.
Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'art. 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.
Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'art. 128, con l'eventuale indennità di trasferta.
Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di lire 630, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire 1.600 e di lire 2.360.
Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.
L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.
L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.
Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti".