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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1996, n. 571

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-11-1996
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Testo in vigore dal: 23-11-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica  ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato  a  Roma
il  18  febbraio  1984,  che  apporta  modificazioni  al   Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica  italiana  e  la
Santa Sede; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1996; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; 
                              Decreta: 
  Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro per i
beni  culturali  e  ambientali  e  il  Presidente  della   Conferenza
episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 26 settembre 1996 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                        VELTRONI, Ministro per i beni 
                                  culturali e ambientali 
 Visto, il Guardasigilli: FLICK 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996 
  Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 94 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                    Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 87 della Costituzione: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo'  inviare
          messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e ne fissa la prima riunione. 
            Autorizza la presentazione alle  Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana
          i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
            Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
            Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - La legge  25  marzo  1985,  n.  121,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85, reca ratifica
          ed  esecuzione  dell'accordo,  con  protocollo  addizionale
          firmato  a  Roma  il  18   febbraio   1984,   che   apporta
          modificazioni al Concordato  Lateranense  dell'11  febbraio
          1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. 
            - La  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   12
          settembre 1988, n. 214, reca la  disciplina  dell'attivita'
          di Governo e l'ordinamento della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri.