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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 luglio 1996, n. 528

Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di controllo interno del Ministero per i beni culturali e ambientali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-1996
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  27-10-1996

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che prevede che nelle amministrazioni pubbliche vengano istituiti, con regolamenti delle singole amministrazioni, servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il Servizio di controllo interno deve accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle previsioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive emanate dal Ministro, nonché verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. Il Servizio stabilisce annualmente i parametri e gli indici di rendimento e di controllo;
Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273, che detta disposizioni per l'istituzione del Servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione per le amministrazioni che non hanno ancora istituito tali uffici con i regolamenti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 22 luglio 1996, n. 2475, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del Servizio di controllo interno
1. È istituito il Servizio di controllo interno, in posizione di autonomia, alle dirette dipendenze del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato Ministro.
2. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio di tre membri nominati con decreto del Ministro, denominato collegio per il controllo interno.
3. Il collegio è costituito da due dirigenti generali appartenenti al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato Ministero, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato e i professori universitari ordinari, che ne assume la presidenza. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.
4. Fanno parte del Servizio di controllo interno sei dirigenti del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero.
5. Al servizio è assegnato un contingente di dipendenti, non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali.
6. Per motivate esigenze, l'Amministrazione può altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 14 febbraio 1975.
- Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1976.
- L'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, così dispone:
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".
- Il D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1995.
- L'art. 3-quater del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273, così dispone:
"Art. 3-quater (Servizio di controllo interno). - 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del Servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il Servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.
3. Alla direzione del Servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il Servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al Servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il Servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
4. Le funzioni di controllo svolte dal Servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il Servizio è istituito.
5. Il Servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:
a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;
b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.
6. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al digente generale competente ed al Ministro".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.