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LEGGE 10 ottobre 1996, n. 525

Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 26-10-1996
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Alle indennita' previste dall'articolo 1 della legge  22  giugno
1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n.  51,
si applica fino al 31 dicembre  1993  il  meccanismo  di  adeguamento
periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 
  2. L'adeguamento periodico ai sensi  del  comma  1  decorre  dal  1
gennaio 1991. La successiva  dinamica  delle  indennita'  di  cui  al
predetto  comma   1,   contrattualmente   definite   "indennita'   di
amministrazione",  rimane  affidata  alla   contrattazione   di   cui
all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  come
sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,
n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennita' previsti in  sede  di
contrattazione per  il  biennio  1996-1997  restano  assorbiti  dagli
importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico. 
  3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi  1  e  2  sono
dichiarati estinti d'ufficio con compensazione  delle  spese  fra  le
parti. I provvedimenti giudiziali non  ancora  passati  in  giudicato
restano privi di effetti. 
  4. Le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per
il  trentacinque  per  cento  nel  corso  dell'anno  1997,   per   il
trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998  e  per  la  restante
parte nel corso dell'anno 1999. 
  5. Sulle somme derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo
non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. 
                    AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  1  della  legge  22
          giugno 1988, n. 221, recante: "Provvedimenti a  favore  del
          personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie": 
             "Art.  1.  -  1.  A  decorrere  dal   1   gennaio   1988
          l'indennita' stabilita dall'art. 3 della legge 19  febbraio
          1981, n. 27, e'  attribuita,  nella  misura  vigente  al  1
          gennaio  1988,  al   personale   dirigente   e   qualifiche
          equiparate  delle  cancellerie  e  segreterie   giudiziarie
          nonche' a quello previsto dalla legge  1  agosto  1962,  n.
          1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n.  862,  secondo  le
          percentuali indicate nell'allegata tabella con  riferimento
          alle diverse qualifiche, con assorbimento del  compenso  di
          cui all'art. 168 della legge 11 luglio  1980,  n.  312,  ed
          all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862,  e
          successive modificazioni, come da ultimo determinato  dalla
          legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal D.P.C.M. 13 aprile 1984,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149  del  31  maggio
          1984. 
             2. L'indennita' di cui al  comma  1  e'  corrisposta  in
          ratei  mensili,  con  esclusione  dei  periodi  di  congedo
          straordinario,  di  aspettativa  per  qualsiasi  causa,  di
          assenza obbligatoria o facoltativa previste negli  articoli
          4 e  7  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  e  di
          sospensione dal servizio per qualsiasi causa. 
             3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale  di
          cui agli articoli 45 e 47 della legge  18  marzo  1968,  n.
          249, e all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715". 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  15
          febbraio    1989,    n.    51,    recante:    "Attribuzione
          dell'indennita'  giudiziaria  al  personale  amministrativo
          delle magistrature speciali": 
             "Art.  1.  -  1.  A  decorrere  dal   1   gennaio   1989
          l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988,  n.  221,
          e' attribuita,  con  le  modalita'  in  essa  previste,  al
          personale amministrativo  del  Consiglio  di  Stato  e  dei
          tribunali amministrativi regionali, della Corte dei  conti,
          dell'Avvocatura  dello  Stato  e  dei  tribunali  militari,
          nonche' al personale civile  del  Ministero  della  difesa,
          inquadrato nella IV e  V  qualifica  funzionale  distaccato
          temporaneamente, in  attesa  dell'istituzione  di  appositi
          ruoli organici,  a  prestare  servizio  presso  gli  uffici
          giudiiari della giustizia  militare,  limitatamente  ad  un
          contingente massimo di 129 unita'. 
             2. Per il personale dirigente e  qualifiche  equiparate,
          le misure del beneficio di cui  al  comma  1  sono  pari  a
          quelle risultanti dalla  tabella  allegata  alla  legge  22
          giugno 1988, n. 221. 
             3.  Per  il  personale  appartenente   alle   qualifiche
          funzionali le misure del beneficio di cui al comma  1  sono
          pari a quelle stabilite, per le  corrispondenti  qualifiche
          funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto
          previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno  1988,
          n. 221. 
             4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991  in  lire
          63.000  milioni,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1989-1991  al  capitolo  6856  dello  stato   di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1989,
          all'uopo   utilizzando   lo    specifico    accantonamento:
          'Attribuzione  dell'indennita'  giudiziaria  al   personale
          amministrativo delle magistrature speciali'". 
             - Il testo dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981,  n.
          27 (Provvidenze per il personale di  magistratura),  e'  il
          seguente: 
             "Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina
          del trattamento economico del personale di cui alla legge 2
          aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore  dei  magistrati
          ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
          nello svolgimento della loro attivita', a decorrere  dal  1
          luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari
          a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi  in  ratei  mensili
          con esclusione dei periodi  di  congedo  straordinario,  di
          aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria  o
          facoltativa previsti negli articoli 4 e 7  della  legge  30
          dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal  servizio  per
          qualsiasi causa. 
             L'indennita' di cui al primo comma  non  e'  computabile
          nella determinazione dell'indennita' prevista  dall'art.  1
          della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e'  adeguata  di
          diritto,  ogni  triennio,  contestualmente  all'adeguamento
          degli  stipendi   previsti   dall'art.   2   nella   misura
          percentuale per questi ultimi stabilita. 
             Agli  uditori,  fino  al  conferimento  delle   funzioni
          giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari
          alla meta' di quella erogata agli altri magistrati. 
             Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme
          previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039". 
             - Il testo dell'art. 49 del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego), come sostituito dall'art.  23
          del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente: 
             "Art. 49 (Trattamento economico). -  1.  Il  trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio  e'  definito   dai
          contratti collettivi. 
             2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono  ai  propri
          dipendenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,   parita'   di
          trattamento  contrattuale  e   comunque   trattamenti   non
          inferiori  a  quelli  previsti  dai  rispettivi   contratti
          collettivi. 
             3. I contratti collettivi definiscono,  secondo  criteri
          obiettivi di misurazione, trattamenti  economici  accessori
          collegati:  a)  alla  produttivita'  individuale;  b)  alla
          produttivita'  collettiva  tenendo  conto  dell'apporto  di
          ciascun  dipendente;  c)   all'effettivo   svolgimento   di
          attivita' particolarmente disagiate  obiettivamente  ovvero
          pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la
          valutazione   dell'apporto   partecipativo    di    ciascun
          dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
          contrattazione collettiva. 
             4. I dirigenti sono responsabili  dell'attribuzione  dei
          trattamenti economici accessori. 
             5. Le  funzioni  ed  i  relativi  trattamenti  economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari esteri, per i servizi  che  si  prestano  all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          e   le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,    sono
          disciplinati, limitatamente  al  periodo  di  servizio  ivi
          prestato, dalle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
          modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative  di
          settore del Ministero degli affari esteri".