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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 526

Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-10-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/2000)
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Testo in vigore dal:  26-10-1996 al: 8-11-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995;
Ritenuto di non uniformarsi alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato relativamente ai punti di seguito indicati, per le ragioni rispettivamente specificate: a) prerogative del rettore (articoli 3, commi 1 e 5, e 9, comma 1): inopportunità di prevedere la durata massima della conferma nella carica, conformemente al vigente regolamento; predeterminazione della misura massima della sola indennità spettantegli per lo svolgimento della sua funzione istituzionale; incongruità della previsione del potere di proposta del direttore amministrativo della Scuola riguardo il conferimento degli incarichi di insegnamento, attesa l'esclusiva competenza del rettore medesimo nella programmazione e nello svolgimento dell'attività didattica; b) corpo insegnante stabile (art. 10, commi 5 e 6): mantenimento della dizione "professori" per uniformità con la normativa riguardante l'analoga istituzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione; c) disciplina del trattamento economico di missione dei professori stabili (art. 10, comma 7) ed affidamento in reggenza temporanea delle divisioni della Scuola (art.
15, comma 4): eliminazione delle relative disposizioni in accoglimento di espresse richieste del Ministero del tesoro per ragioni economiche; d) corsi di formazione per impiegati della settima ed ottava qualifica funzionale (art. 16, comma 1): inopportunità di determinazione della durata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Sede e compiti della Scuola centrale tributaria
1. La Scuola centrale tributaria, ufficio centrale posto alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, ha sede in Roma.
2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonché all'aggiornamento, del personale dell'Amministrazione finanziaria civile e militare, principalmente mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze ed incontri di studio nelle sedi proprie o in quelle di altri enti pubblici. Promuove e sviluppa, altresì, attività di studio e di ricerca su temi di interesse generale riguardanti l'Amministrazione finanziaria; a tal fine, si applicano alla Scuola i commi 2 e 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207.
3. La Scuola, su direttiva del Ministro delle finanze, partecipa alla elaborazione degli studi di settore previsti dalla normativa vigente. A tal fine la Scuola si avvale dell'utilizzo delle strutture e delle risorse alla stessa attribuite, nonché della possibilità di stipulare apposite convenzioni, di associarsi e consorziarsi con gli organismi e le modalità previsti dall'art. 2. La Scuola riferisce periodicamente al Ministro sull'andamento dei lavori.
4. Possono altresì essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, sia italiani che esteri, di associazioni professionali e di categoria che ne facciano espressa richiesta. In tale caso, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dai richiedenti mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria.
5. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio, a livello centrale e periferico, nonché presso le sedi esterne, sono istituiti, nell'ambito della programmazione stabilita dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con provvedimento del direttore amministrativo, d'intesa con il rettore ed in conformità all'attività di indirizzo di quest'ultimo.
6. La Scuola istituisce convitti interni per i partecipanti ai corsi, anche nelle sedi periferiche, la cui gestione può essere data in appalto.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358:
"Art. 5 (Scuola centrale tributaria). - 1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonché corsi per l'accesso alla dirigenza.
2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il direttore amministrativo.
3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo.
4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purché l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola.
5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437: "4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione".




Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 9 del D.P.C.M. 24 marzo 1995, n. 207:
"2. La Scuola partecipa all'utilizzo dei fondi di ricerca scientifica nei limiti delle finalità previste dal presente regolamento; è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe nazionale delle ricerche, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. (Omissis).
4. L'attività di studio e di ricerca può essere condotta anche mediante il conferimento di incarichi di studio e di ricerca a docenti universitari italiani e stranieri, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici ed esperti di comprovata professionalità nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".