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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 511

Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonchè di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/12/1996)
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Testo in vigore dal: 3-10-1996
al: 1-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  collocamento,  di  lavoro agricoli, di
disciplina  degli  effetti  derivanti dalla soppressione del Servizio
per  i  contributi  agricoli unificati (SCAU), nonche' di definizione
dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita'
degli operai agricoli dipendenti;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Disposizioni in materia di collocamento

  1.  Nell'ambito  di  applicazione della disciplina del collocamento
ordinario,  agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e
gli  enti  pubblici  economici  procedono  direttamente  a  tutte  le
assunzioni.  Restano  ferme  le  norme  in  materia di iscrizione dei
lavoratori nelle liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui
all'articolo  8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo
2   del  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
  2.  Entro  cinque  giorni  dall'assunzione  effettuata ai sensi del
comma   1,   il   datore   di   lavoro   deve  inviare  alla  sezione
circoscrizionale   per  l'impiego  una  comunicazione  contenente  il
nominativo  del  lavoratore  assunto,  la  data  dell'assunzione,  la
tipologia  contrattuale,  la  qualifica ed il trattamento economico e
normativo.
  3.  A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a
consegnare    al    lavoratore,    all'atto    dell'assunzione,   una
dichiarazione,  sottoscritta,  contenente  i dati della registrazione
effettuata  nel  libro  matricola  in  uso.  Nel  caso  in cui non si
applichi  il  contratto  collettivo  il  datore di lavoro e' altresi'
tenuto  ad  indicare  la  durata  delle  ferie, la periodicita' della
retribuzione,  i  termini  del preavviso di licenziamento e la durata
normale  giornaliera  o settimanale di lavoro. La mancata consegna al
lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato
invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione
di  cui  al  comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
puniti  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  500.000  a  lire
3.000.000   per  ciascun  lavoratore  interessato.  Con  la  medesima
sanzione  e'  punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso
in  cui da quest'ultima consegua l'impossibilita' di accertare che il
registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
  4.  Nei  confronti  del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della  previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni.
Il  predetto  Istituto  provvede periodicamente a darne comunicazione
alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
  5.  Ove  il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente  previste  per l'assunzione, la comunicazione di cui al
comma  2,  viene  integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo
necessari.  La  sezione  circoscrizionale per l'impiego provvede alle
conseguenti   comunicazioni   agli   enti   gestori   delle  predette
agevolazioni.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  viene  determinato  un  modello  semplificato  per  tutte le
predette comunicazioni e dichiarazioni.
  6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  per il tramite dei
soggetti  di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
degli  altri  soggetti  abilitati delle vigenti disposizioni di legge
alla  gestione  e  all'amministrazione  del  personale dipendente del
settore  agricolo,  ovvero  dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro  alla  quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti
di  quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con  riferimento  alle
predette   dichiarazioni   e   comunicazioni,   la  facolta'  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  della  citata  legge.  Nei confronti del
soggetto  incaricato  dall'associazione  sindacale  alla  tenuta  dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
  7.  Ai  fini  del  computo  della riserva prevista dall'articolo 25
della  legge  23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto delle assunzioni
previste  dal  comma  1 del citato articolo 25 ad eccezione di quelle
effettuate   con  contratto  di  apprendistato  e  con  contratto  di
formazione  e  lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a),
del   decreto-legge   16   maggio   1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451,  nonche' ad
eccezione  delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da
altra  impresa,  quando  quest'ultima  appartenga al medesimo gruppo,
ovvero  quando  il  passaggio  venga  effettuato  in  applicazione di
accordi  collettivi  di  gestione  delle  eccedenze  di personale. Le
assunzioni effettuate precedentemente alla data del 30 settembre 1996
con contratto di apprendistato, con contratto di formazione e lavoro,
ovvero per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della
predetta riserva.
  8.  Nelle  circoscrizioni  in cui sussiste un rapporto tra iscritti
alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente
in   eta'  da  lavoro  inferiore  alla  media  nazionale,  la  misura
percentuale  di  cui  all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  e' ridotta al 6 per cento. Alla determinazione delle
predette  circoscrizioni,  valida  anche ai fini dell'applicazione di
altre  norme  che  facciano  riferimento  al  medesimo  criterio,  si
provvede  annualmente  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
  9.  Il  datore  di  lavoro  che assume senza osservare l'obbligo di
riserva  di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma
3,  terzo  periodo,  per  ogni  lavoratore  riservatario non assunto.
Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere  di  benefici  previsti dalla legislazione statale e da quella
regionale,  con  riferimento  ai  lavoratori  che  abbia  assunto dal
momento della violazione.
  10.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28
febbraio  1987,  n.  56,  nell'ambito  della convenzione stipulata ai
sensi  del  medesimo articolo, possono essere stabiliti nei confronti
dei  soggetti  di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio
1991,  n.  223, nonche' di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482,  periodi  di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista
dalla  contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in
deroga alla vigente normativa.
  11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere
costituiti  nuclei  speciali di vigilanza con particolare riguardo ai
controlli   sul  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nei  commi
precedenti.  Ai  predetti  nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo
dell'ispettorato  provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente
adibito  anche  personale  di  profilo professionale non ispettivo in
possesso  di adeguata professionalita'. A quest'ultimo personale sono
attribuiti,  per  il  periodo  della  adibizione,  i  poteri  di  cui
all'articolo   3   del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
  12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di
servizi  all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale   per   il   personale  interessato,  finalizzati  allo
svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  e  di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e  di  lire  2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al
relativo  onere,  comprensivo  delle  spese  di missione per tutto il
personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa si
provvede  a  carico  del  Fondo  di  cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  13.  In  attesa  della  riforma dei servizi all'impiego, gli uffici
regionali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione  e  gli uffici
provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione,  nonche' le
agenzie  per  l'impiego,  sperimentano, mediante convenzione con enti
pubblici,  organismi a partecipazione pubblica, enti bilaterali e con
gli  organismi  di  cui  all'articolo  7,  comma 2, lettera d), nuovi
servizi  per  il  monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento
scolastico  e  professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda
ed  offerta  di  lavoro,  nonche'  lo svolgimento dei tirocini di cui
all'articolo 7.
  14.  Salvo  diversa  determinazione della commissione regionale per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i  lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali   o  periferiche  sono  individuati  tra  i  soggetti  che  si
presentano  presso  le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego nel
giorno   prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
attraverso   i   mezzi  di  informazione,  provvedono  a  dare  ampia
diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro  quindici
giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori  da  avviare si perviene
secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino
gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
  15.  Ai  fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 14
si  tiene  conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite
massimo   di   sessanta   mesi,  salvo  diversa  deliberazione  delle
commissioni   regionali   per   l'impiego   le  quali  possono  anche
rideterminare,  ai  sensi  dell'articolo  10, comma 3, della legge 28
febbraio  1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che  concorrono  alla  loro  formazione.  Gli  orientamenti  generali
assunti  in  materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono
anche  ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo
III, contemplate dal comma 18.
  16.   Il   periodo   di  quattro  mesi  nell'anno  solare  previsto
dall'articolo  10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e' elevato a sei.
  17.  Con  riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987,
n.  56,  e successive modificazioni, l'applicabilita' dei contratti a
termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato
che  esplica  mansioni di tipo professionale e dipendente da societa'
di  servizi  o  studi professionali per attivita' da svolgere sia sul
territorio nazionale che all'estero.
  18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  al  fine di realizzare una piu'
efficiente  azione  amministrativa  in  materia di collocamento, sono
dettate   disposizioni  modificative  delle  norme  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  345,  intese  a
semplificare   e   razionalizzare   i   procedimenti   amministrativi
concernenti  gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce  dei  datori  di  lavoro,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n. 346. Il relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
concerto  con  il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata  dal  citato  decreto del Presidente della Repubblica n.
346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.
Fino  alla  data  di  entrata in vigore del decreto e comunque per un
periodo  non  superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate  dai  citati  decreti  n.  345,  n.  346  e  n. 487, capo IV e
l'allegata  tabella  dei criteri per la formazione delle graduatorie.
Dalla  tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio  1994,  n.  608,  e'  eliminata  la  commissione regionale per
l'impiego.  All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del
1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per quelle
del  personale  delle  agenzie  per  l'impiego di cui all'articolo 24
della  legge  28  febbraio  1987, n. 56, da assumere con contratto di
diritto privato a termine.".
  19.  In  attesa  della  piena  attuazione del riordino degli uffici
periferici  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, il
personale  dei  nuclei  dell'Arma  dei carabinieri in servizio presso
l'ispettorato  provinciale  del  lavoro  dipende, funzionalmente, dal
capo  dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal
comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e  operante  alle
dirette  dipendenze  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  il  quale, con proprio decreto, puo' attribuire al predetto
personale  i  poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi
di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.
La  dotazione  organica  del contingente dell'Arma dei carabinieri di
cui  all'articolo  16  del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo  1955,  n.  520, e' aumentata di centoquarantatre unita' di cui
due   ufficiali,  novanta  unita'  ripartite  tra  i  vari  gradi  di
maresciallo,   ventidue   unita'   ripartite  tra  i  gradi  di  vice
brigadiere,   brigadiere   e   brigadiere   capo,   ventinove  unita'
appartenenti  al  ruolo  appuntati e carabinieri. All'onere derivante
dall'incremento  relativo alle centodue unita' valutato in lire 1.800
milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno
1996,  si  provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
2509   del   medesimo   stato   di   previsione  per  l'anno  1995  e
corrispondenti  capitoli  per gli anni successivi. All'onere relativo
alle residue quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti
del  decreto  dell'assessorato  del lavoro, della previdenza sociale,
della  formazione  professionale  e  dell'emigrazione  della  regione
siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.
  20.  Contro  i  provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del
lavoro  e  della  massima occupazione in materia di rilascio e revoca
delle    autorizzazioni   al   lavoro   in   favore   dei   cittadini
extracomunitari,   nonche'  contro  i  provvedimenti  adottati  dagli
ispettorati  provinciali  del  lavoro  in  materia  di  rilascio  dei
libretti  di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori,
e'  ammesso  ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento   del   provvedimento   impugnato,   rispettivamente,  al
direttore   dell'ufficio   regionale   del  lavoro  e  della  massima
occupazione  e  al  direttore  dell'ispettorato regionale del lavoro,
competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo.
I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14
giugno  1995,  continuano  ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
  21.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente
articolo  si  applicano anche alle assunzioni degli apprendisti. Sono
abrogati  il  comma  1,  lettera  a), dell'articolo 23 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, nonche' il corrispondente precetto contenuto nel
primo comma, lettera a), dell'articolo 29 della medesima legge.