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DECRETO-LEGGE 28 settembre 1996, n. 505

Disposizione urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  28-9-1996 al: 27-11-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di stato giuridico del personale militare, con riferimento al collocamento in ausiliaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
2. Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.