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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 luglio 1996, n. 501

Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-1996
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Testo in vigore dal:  11-10-1996

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere e detti uffici è stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare gli articoli 12 e 14 inerenti rispettivamente la costituzione del consiglio camerale e la giunta;
Visto il comma 3 del predetto art. 12 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'emanazione di norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12 nonché al comma 1 dell'art. 14;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 488343 del 26 giugno 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
a) "legge", indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) "Ministro dell'industria" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;
c) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) "organizzazioni imprenditoriali" indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge;
e) "organizzazioni sindacali" indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) "associazioni dei consumatori" indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti;
g) "numero delle imprese" indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese - ovvero fino alla sua completa attuazione nel registro delle ditte - nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le sedi secondarie e le unità locali;
h) "numero degli occupati" indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nello schema di cui all'allegato A del presente decreto;
i) "valore aggiunto per addetto" indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il numero degli addetti dello stesso settore;
l) "piccole imprese", indica:
per il settore dell'industria le imprese che hanno meno di 50 occupati;
per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese. Fino alla completa attuazione del registro delle imprese sono considerate piccole imprese commerciali quelle i cui titolari sono iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397;
per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;
m) "circoscrizione" indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (in Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1934, n. 299), reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa".
- Il D.L.L. 21 settembre 1944, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale, serie speciale, 23 novembre 1944, n. 85), reca: "Soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria".
- La legge 26 settembre 1966, n. 792 (in Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1966, n. 252), reca: "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria ed agricoltura".
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994), reca:
"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" si trascrivono qui di seguito i testi degli articoli 10, 12 e 14:
"Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica quattro anni".
"Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'art. 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'art. 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'art. 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali".
"Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica quattro anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in note alle premesse.