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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 489

Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 578 (in G.U. 15/11/1996, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1998)
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Testo in vigore dal:  23-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilità di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine di non interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.
2. La somma di cui al comma 1 è destinata:
a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;
b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;
c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato "Comitato permanente".
4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.