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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996, n. 474

Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-9-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2002)
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Testo in vigore dal: 29-9-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di  esecuzione,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974,  e  resa  esecutiva
con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Vista la regola VI/1  della  suddetta  convenzione  internazionale,
relativa  ai  requisiti  minimi  obbligatori  per  il   rilascio   di
certificati di idoneita' per i mezzi di salvataggio; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  aprile  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  217  del  15  settembre  1988,  concernente  i
requisiti  ed  il  programma  di  esame  per  ottenere  il   suddetto
certificato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, relativo all'approvazione del regolamento  per  la  sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare; 
  Considerato quanto disposto dagli articoli 205, 209, 210 e 232  del
suddetto decreto presidenziale in ordine alle imbarcazioni e  zattere
di  salvataggio,  ai  marittimi  abilitati  per  le  imbarcazioni  di
salvataggio, nonche' alle esercitazioni all'uso di dette imbarcazioni
e delle zattere di salvataggio; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuta la necessita' di una revisione del decreto ministeriale  2
aprile 1988, al fine di corrispondere a quanto  previsto  dal  citato
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza  del
19 gennaio 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 19 luglio 1996; 
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                          R e q u i s i t i 
  1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per  i  mezzi
di salvataggio occorrono i seguenti requisiti: 
    a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare; 
    b) avere assolto all'obbligo scolastico; 
    c) avere compiuto diciotto anni di eta'; 
    d) avere effettuato un periodo di  navigazione  non  inferiore  a
dodici mesi risultante dall'estratto del "giornale  nautico  -  parte
II" appositamente compilato dal  comandante  della  nave,  nel  quale
venga espressamente dichiarato che il marittimo interessato ha  preso
parte in maniera attiva  e  proficua  a  tutte  le  esercitazioni  di
emergenza  compiute  a  bordo,  ovvero  aver  frequentato  con  esito
positivo un  corso  di  sopravvivenza  e  salvataggio,  previsto  dal
decreto  ministeriale  6  aprile  1987,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 113 in data  18  maggio  1987  ed  avere  effettuato  un
periodo di navigazione non inferiore a nove mesi; 
    e) aver sostenuto, con esito  favorevole,  un  esame  secondo  il
programma indicato  nell'allegato  B  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b)
          l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.