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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 452

Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/9/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  1-9-1996 al: 30-10-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la certezza dei rapporti tra gli organi dei comuni e delle province, al fine di garantire continuità nella gestione dell'ente locale, nonché di dettare norme intese ad individuare tassativamente le fattispecie di scioglimento degli organi stessi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia
di consigli comunali e provinciali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2), della presente legge.".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia".