stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 436

Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-8-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-8-1996 al: 14-9-2005
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed, in particolare, l'articolo 49, e l'allegato A;
Vista la direttiva 94/25/CE del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unità da diporto, anche parzialmente completate, come definite all'articolo 2 nonché ai componenti delle unità da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unità da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purché immesse in commercio per finalità ricreative.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
b) canoe e kayak, gondole e pedalò;
c) tavole a vela;
d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unità analoghe a motore;
e) originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;
f) unità da diporto sperimentali semprechè non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
g) unità da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;
h) unità da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;
i) sommergibili;
j) veicoli a cuscino d'aria;
k) aliscafi.




Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" è stata pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1996 - serie generale. Il testo dell'art. 49 è il seguente:
"Art. 49 (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega). - 1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva;
b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.
- La direttiva 94/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994, "Sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -2 serie speciale - n. 69 del 12 settembre 1994.
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante "Norme sulla navigazione da diporto" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 69 del 18 marzo 1971.
- La legge 6 marzo 1976, n. 51, contenente "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante norme sulla navigazione da diporto" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 20 marzo 1976.
- La legge 26 aprile 1986, n. 193, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986.
- La legge 5 maggio 1989, n. 171, recante "Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1989.
- La legge 8 agosto 1994, n. 498 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994.

Nota all'art. 1:
- Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572: "Attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna" è stato pubblicato sul supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1988. Il testo dell'art. 2 del decreto suindicato è il seguente:
"Art. 2. - La presente direttiva si applica:
alle navi di portata lorda pari o superiore a 15 tonnellate o, se si tratta di navi non destinate al trasporto di merci, il cui dislocamento è pari o superiore a 15 m3;
ai rimorchiatori e agli spintori, anche se il loro dislocamento è inferiore a 15 m3, quando sono costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia di navi.
- La presente direttiva non si appplica:
alle navi passeggeri;
alle navi traghetto;
agli impianti galleggianti;
agli impianti galleggianti e ai materiali galleggianti anche quando possono essere dislocati;
alle navi da diporto;
alle navi di servizio delle autorità di controllo e alle navi del servizio antincendio;
alle navi militari;
alle navi per la navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano e stazionano nelle acque fluvio-marittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne e sono provvisti di un titolo di navigazione valido;
ai rimorchiatori e agli spintori il cui dislocamento è inferiore a 15 m3, quando sono costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia soltanto delle navi il cui dislocamento è inferiore a 15 m3".