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DECRETO 5 luglio 1996, n. 420

Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal:  28-8-1996

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, concernente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, che in particolare al comma 10 ha disposto che con apposito regolamento il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario;
Visto l'art. 37 della citata legge concernente l'indebitamento degli enti locali dissestati;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, in base al quale il suindicato art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri;
Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.a.";
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;
Visto l'art. 18, e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, concernente la disciplina delle offerte pubbliche di vendita;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico in materia bancaria e creditizia;
Visto l'art. 104 della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea stipulato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base al quale è vietato l'acquisto diretto presso gli enti locali di titoli di debito da parte della BCE e delle banche centrali nazionali;
Visto l'art. 14-bis della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;
Vista la legge 27 ottobre 1995, n. 437 che, in particolare, all'art. 5, comma 9, stabilisce che "ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.";
Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la modifica del regime della ritenuta alla fonte degli interessi sui titoli obbligazionari;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che ai sensi del suindicato art. 5 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, occorre modificare le disposizioni contenute nel predetto regolamento in materia di emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, adottato con decreto ministeriale 29 gennaio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (nota n. 648031 del 2 luglio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Contenuto della delibera di emissione
1. Gli enti locali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari subordinatamente alla preventiva approvazione:
a) del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale;
b) del progetto o del piano esecutivo dell'investimento previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
2. La delibera di emissione deve essere corredata del piano di ammortamento finanziario del prestito stesso; il rimborso avrà luogo mediante decurtazione delle quote nominali di capitale in concomitanza con il pagamento delle cedole. La delibera di emissione deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione e, in particolare, di quelli previsti dal comma 1 del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 724/1994 e, per i prestiti da emettere in valuta, anche di quelli previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1996, n. 287.
Qualora l'emissione del prestito sia deliberata da enti locali in situazioni di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente indicare anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 724/1994. La rata di ammortamento del prestito deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.
3. Nel caso di emissioni di prestiti convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, nella delibera di emissione dovranno essere indicate le modalità di conversione e di esercizio del warrant. La conversione dei prestiti in azioni potrà essere esercitata dai portatori delle obbligazioni, secondo il rapporto di conversione e nel periodo stabiliti dall'ente emittente, per ogni quota di capitale divenuta rimborsabile. I warrant potranno circolare separatamente dai prestiti e potranno essere esercitati nei periodi indicati nella delibera di emissione.
4. Oltre a quanto espressamente previsto all'art. 35 della legge n. 724/1994 e dal successivo art. 2 gli enti locali non possono emettere titoli obbligazionari con opzioni ed attivare strumenti derivati che modifichino la struttura dei titolo nel corso della sua vita.
5. Nella delibera di emissione devono inoltre essere indicati l'investimento da realizzare, l'ammontare nominale del prestito, il prezzo di emissione alla pari, la data entro cui l'ente intenda procedere all'emissione, la data di godimento, la durata, la data e le modalità di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile sul mercato interno, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, il "Rome Interbank Offered Rate" (RIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale o annuale delle cedole. Per i prestiti a tasso variabile emessi sul mercato estero e per quelli in valuta il parametro di riferimento per le cedole successive alla prima sarà il "London Interbank Offered Rate" (LIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale ed annuale delle cedole.
Le modalità di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'eventuale applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potrà risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito.
6. L'importo del prestito, al netto delle spese di collocamento e di tutti gli altri oneri connessi con l'emissione del prestito, ivi compresi quelli di cui al successivo art. 2, non può essere superiore all'ammontare della spesa risultante dal progetto esecutivo nel caso in cui il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero al valore riconosciuto dall'ufficio tecnico dell'ente emittente per le altre tipologie di investimento. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato anche con risorse diverse da quelle derivanti dal prestito, la delibera di emissione deve indicare dettagliatamente tali risorse.
7. La delibera di emissione deve altresì indicare l'ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione, l'intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento e del servizio finanziario del prestito, il termine entro il quale l'intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione, l'ammontare della commissione di collocamento determinato entro il limite stabilito dal successivo art. 12.
8. Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni di comuni, comunità montane o consorzi tra enti locali, la delibera di emissione deve contenere altresì l'indicazione delle singole autorizzazioni all'emissione rilasciate dagli enti locali che ne fanno parte.
9. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere disposto solo nei limiti dei proventi effettivamente realizzati e rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali). -
1. Le province, i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 40 sarà a totale carico dell'ente emittente.
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato a investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento, Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi agli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali.
6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie, si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzati. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto.
L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministero del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro ilo 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504."
Il testo dell'art. 37 della stessa legge n. 724/94 è il seguente:
"Art. 37 (Indebitamento degli enti dissestati) -
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione e di prestiti obbligazionari purché:
a) abbiamo registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
b) abbiamo interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35.
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato".
Il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
"Art. 46 (Autofinanziamento di opere pubbliche) -
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.
2. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.
5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (CIP) o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il CIP o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell'elenco che sarà predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore.
7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico-finanziario e l'attività di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa".
Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) è il seguente:
"Art. 43 (Programmazione degli investimenti e piani economico- finanziari) -
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.
2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziari con l'assunzione di mutui alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato articolo 46.
3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico- finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui".
Il testo dell'art. 5 del decreto legge 25 maggio 1996, n. 287 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996) è il seguente:
"Art. 5 (Emissione di prestiti obbligazionari) -
1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.