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DECRETO-LEGGE 2 agosto 1996, n. 407

Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/8/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-8-1996 al: 2-10-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la concessione di una breve proroga alla gestione esercitata dal funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernenti il completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari e di prevedere una specifica disciplina per la definizione del contenzioso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è fissato al 31 dicembre 1996, ai soli fini delle operazioni di pagamento e del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari. I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo stesso articolo 15 del predetto decreto-legge, per l'attività di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità per le spese di funzionamento e del personale, sono fissati al 31 marzo 1997.
2. Il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto a 30 unità fino al 31 dicembre 1996 ed è ulteriormente ridotto a 15 unità per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1997.