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LEGGE 30 luglio 1996, n. 400

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonchè delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.

note: Entrata in vigore della legge: 3-8-1996
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Testo in vigore dal:  3-8-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1996.

In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 16, è

ripubblicato il testo del decreto-legge 3 giugno 1996, n.

307, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,

comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14

marzo 1986, n. 217.