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DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 387

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1996)
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Testo in vigore dal:  25-7-1996 al: 22-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG);
Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione della predetta Azienda, al fine di poterla dotare di strumenti gestionali tali da garantire il costante adeguamento agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo del traffico aereo;
Considerato che la trasformazione in società per azioni è ritenuta la più adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati e che a tale fine si ritiene indispensabile transitare attraverso la formula organizzativa dell'ente pubblico economico, per consentire la necessaria gradualità nell'adeguamento delle procedure operative, tecniche ed amministrative;
Considerata, altresì, la natura strategica dell'attività posta in essere dall'Azienda, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza
al volo per il traffico aereo generale
1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1 gennaio 1996.
2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni il 1 gennaio 1999, con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Entro la predetta data sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.