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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 novembre 1995, n. 595

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-7-1996
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  23-7-1996

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle misure dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime indicate nel citato art. 03, comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 1994;
Udito il parere n. 1064/94 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, successive modificazioni, e di quelle di cui all'art. 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono determinati, per l'anno 1994, nelle seguenti misure:
1.1. Lit. 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;
1.2. Lit. 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell' art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) istituisce il Ministero dei trasporti e della navigazione al quale trasferisce funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri dei trasporti e della marina mercantile, salvo le funzioni del Ministero delle marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino, trasferite al Ministero dell'ambiente.
- Il comma 2 dell'art. 03 del D.L. n. 400/1993 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: "Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di, legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo; determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- L'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. n. 1604/1931, come modificato dall'art. 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, convertito, con modificazione, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 485, è cosi formulato:
"Art. 48. - Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purché riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:
a) della esecuzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purché il capitale complessivo di ciascuna società non superi le L. 500.000;
b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.
Esse possono inoltre essere ammesse a godere:
c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;
d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;
e) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di L. 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonché l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati".
Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi".
- La legge n. 41/1982 concerne il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. Si trascrive il testo del relativo art. 27-ter, introdotto dall'art. 21 della legge n. 165/1992:
"Art. 27-ter (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura). - 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca".
Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.
3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre".