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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 novembre 1995, n. 594

Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1998)
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Testo in vigore dal:  19-7-1996 al: 30-11-1998
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IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, il quale ha aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14, che prevede che per la disciplina del servizio di informatica giuridica sono emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990;
Attesa la necessità di ridisciplinare la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, nonché di emendare le norme di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al predetto servizio di informatica giuridica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2255 del 14 luglio 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1


L'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, è sostituito dal seguente:
"Gli avvocati, i procuratori legali, i praticanti procuratori legali, i notai, i dottori commercialisti, gli ingegneri, gli architetti, i dottori in agraria, i ragionieri, i geometri, i periti edili, i periti commerciali, gli agronomi, i periti agrari, i consulenti del lavoro, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio di informatica giuridica ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, 2 novembre 1990, è il seguente:
"Gli avvocati, i procuratori legali, i praticanti procuratori legali, i dottori commercialisti, iscritti nei rispettivi albi professionali, i notai nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio di informatica giuridica ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale".
- Si riportano i testi dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 14 aggiunti al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, nonché quello dei citati articoli 11 e 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1981:
"Art. 15. - Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio".
"Art. 14. - Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione, osservando le modalità stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento, il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output.
Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, che fisserà anche la data di attivazione del servizio medesimo, fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che già ne fruiscono.
Gli esercenti le professioni legali sono anche ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalità di cui all'art. 11, comma quarto. Tale misura potrà essere revisionata in relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto ministeriale di cui all'art. 11".
"Art. 11. - 1. L'utente è tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, è così determinato:
lire un milione, se appartiene alla categoria A;
lire un milionecinquecentomila, se appartiene alla categoria B;
lire due milioni, se appartiene alla categoria C.
2. Il canone dovrà essere corrisposto in una unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dell'inizio del servizio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.
3. A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'utente deve prestare, con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, una cauzione di importo corrispondente a quello del canone annuo.
4. Nella convenzione verranno determinate le modalità dell'accesso agli archivi ed i parametri relativi al numero delle ricerche, degli accessi alle memorie di massa e dei caratteri in output.
5. Il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro potrà provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al primo comma del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento".
"Art. 4. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:
categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura;
categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;
categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche o giuridiche private".