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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 7 novembre 1995, n. 593

Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonchè per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2015
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa;
Visto il comma 5 del già richiamato art. 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con il quale è stata istituita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il capitolo 2692 denominato "Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 che istituisce il Dipartimento dello spettacolo;
Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, che disciplina le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143/40B del 3 gennaio 1995, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA

il

seguente regolamento: Concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento
1. I premi e i contributi per la divulgazione
((, anche su supporto digitale,))
del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, hanno la finalità di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero. Le opere a favore delle quali possono essere concessi i premi e i contributi suddetti devono contribuire al raggiungimento delle suddette finalità ed essere in lingua straniera, salvo le antologie di letteratura e di saggistica italiane prodotte all'estero nonché i dizionari dalla lingua italiana in lingua straniera e viceversa.
2. I premi possono essere concessi soltanto per opere che siano state divulgate
((, anche su supporto digitale,))
, tradotte, prodotte, doppiate e sottotitolate in data non antecedente al 1 gennaio dell'anno precedente a quello in cui vengono disposti i relativi finanziamenti. Nei primi due anni in cui sono erogati i premi ed i contributi, il termine predetto è riferito all'anno di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3. I contributi possono essere concessi solo ad opere da divulgare, tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare.