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DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 309

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonchè delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-6-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  6-6-1996 al: 4-8-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.
2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.
4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
6. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che non abbiano personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, possono procedere all'assunzione di personale, anche a tempo determinato, o stabilire rapporti di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti fatta salva l'autorizzazione all'assunzione da parte della Commissione centrale per gli organici degli enti locali ai sensi dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.