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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 dicembre 1995, n. 592

Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-6-1996
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Testo in vigore dal:  14-6-1996

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria;
Visto l'art. 2, comma 6, della legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente modifiche alla predetta legge n. 615;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE 77/391, 78/52 e 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, e successive modifiche;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, è stato pubblicato il regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423;
Considerato che l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 recita: "Il Ministro della sanità, con propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati";
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/58 del 22 dicembre 1986 che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 gennaio 1993 concernente norme integrative per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti bovini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 1993;
Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 14 giugno 1994;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18 gennaio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 30 settembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi
1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini e bufalini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della tubercolosi bovina.
2. Il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina ha l'obiettivo di eradicare in tre anni la tubercolosi dagli allevamenti bovini e bufalini ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.