stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1996, n. 286

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-5-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-5-1996 al: 24-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal
1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalità di cui all'articolo 5.
2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera c).