stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 dicembre 1995, n. 591

Regolamento recante la proroga del termine di applicazione della disciplina recata dal regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva, adottato con decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1996
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-6-1996

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione della direttiva 89/336/CzEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992";
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311, che approva il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva;
Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/92896/4219/2›/DL/PON del 24 ottobre 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311, fino al 31 dicembre 1995 è consentita la costruzione, l'importazione nel territorio nazionale a scopo di commercio, l'uso e l'esercizio dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva sprovvisti del contrassegno di omologazione previsto dal citato decreto 9 marzo 1994, n. 311.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 1995

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 1995 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLÒ

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1996

Registro n. 4 Poste, foglio n. 1 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, è il seguente:
"Art. 319 (Norme tecniche per gli impianti). - Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
- Il testo dell'art. 398 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209, è il seguente:
"Art. 398. - È vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma".
- Il testo dell'art. 399 del sopra citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, come sostituito dall'art. 4 della legge 22 maggio 1980, n. 209, è il seguente:
"Art. 399. - Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 è punito con sanzione amministrativa da lire quindicimila a lire trecentomila.
Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire un milione, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente art. 398".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.