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DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 221

Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1996)
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Testo in vigore dal:  29-4-1996 al: 28-6-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare il numero dei componenti della commissione di alta vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "mutui decennali" sono sostituite dalle seguenti: "mutui della durata massima di 10 anni".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto il seguente periodo: "Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.".
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:
" d) quattro esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".