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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1995, n. 589

Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/5/1996
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  4-5-1996

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni;
Viste le ulteriori disposizioni riguardanti la predetta Conferenza permanente e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere c), m) e v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; gli articoli 1, comma 1, 3, comma 6, 5, comma 5, 8, commi 4 e 6, 9-bis, comma 1, 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal successivo decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1992, n. 366, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1992 - serie generale - n. 196, recante: "Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano";
Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1991 - serie generale - n. 60, recante: "Individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dei comitati generali a competenza integrata funzionale di cui si avvale la Conferenza permanente";
Considerato che il supporto organizzativo alle attività della predetta Conferenza permanente assicurato dall'ufficio di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 1992, n. 366, non appare adeguato e conforme alle più recenti disposizioni legislative qui richiamate in premessa e che, conseguentemente, è necessario adottare un regolamento che aggiorni l'attuale assetto organizzativo della segreteria disposto con il summenzionato decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro;
Su proposta del direttore della segreteria;
Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione della segreteria
1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è così sostituito:
" 1. La segreteria è articolata nei seguenti settori di attività a cui sono preposti dirigenti statali o regionali, in servizio, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) settore legislativo, affari istituzionali, affari finanziari, programmazione economica, politiche comunitarie e affari generali;
b) settore trasporti, ambiente, assetto del territorio ed attività produttive;
c) settore sanità, servizi sociali, diritto allo studio e formazione professionale;
d) settore servizi generali, del personale e archivio degli organismi a composizione mista".
2. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è così sostituito:
" 4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al settore di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere assegnati, in posizione di studio e ricerca, funzionari e dirigenti, anche dipendenti dalle regioni e province autonome, in possesso di comprovata professionalità nello studio, consulenza e ricerca giuridico-legislativa".
3. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è così sostituito:
" 1. Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza sono individuati gli adempimenti dei settori e, al loro interno, sono costituiti i nuclei istruttori ed i nuclei di verifica, nonché, qualora necessario, servizi dotati di particolare autonomia".
4. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, è così sostituito:
" 3. Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza, su proposta del direttore della segreteria, sono preposti i coordinatori ai settori ed ai servizi, e affidate le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della segreteria. Il direttore della segreteria prepone i coordinatori ai nuclei istruttori e di verifica".


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 12 e 17 della legge n. 400/1988 è il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, recante: "Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere c), m) e v) della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è il seguente:
"Art. 1 (Sanità). - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-b) (omissis);
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;
d)-l) (omissis);
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);
n)-u) (omissis);
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1 gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente".
- Il testo degli articoli 1, comma 1, 3, comma 6, 5, comma 5, 8, commi 4 e 6, 9-bis, comma 1, e 10, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:
"Art. 1 (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza). - 1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonché i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale ed i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entità del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale è predisposto dal Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con atto motivato".
"Art. 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali).
- 1-5 (Omissis).
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità".
"Art. 5 (Patrimonio e contabilità). - 1-4. (Omissis).
5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto tra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome".
"Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali). - 1-3. (Omissis).
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione".
5. (Omissis).
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente con atto motivato".
"Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono attuate attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal fine la regione può dare vita a società miste a capitale pubblico e privato.
In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua nove aziende unità sanitarie locali e/o ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizioni territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette sperimentazioni.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano provvedimenti conseguenti".
"Art. 10 (Controllo di qualità). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori.
4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei.
Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi.
Ove tale parere non sia espresso entra trenta giorni, il Ministro provvede direttamente".
- Il testo degli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 270/1993 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"Art. 1 (Natura e finalità). - 1-4. (Omissis).
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745".
"Art. 6 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 266/1993 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"Art. 3 (Consiglio sanitario nazionale). - 1. (Omissis).
2. I compiti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome".
- Il testo dell'art. 12, commi 3 e 4, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:
"Art. 12 (Trasferimenti alle regioni). - 1-2. (Omissis).
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.
4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate".
- Il testo dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 373/1994 (Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina), è il seguente:
"Art. 13 (Norma finale). - 1-2. (Omissis).
3. Spettano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei soppressi comitati interministeriali concernenti la ripartizione di fondi a carattere interregionale, ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferisce periodicamente al CIPE sullo stato di attuazione da parte delle regioni degli obiettivi previsti da disposizioni statali".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 691/1994 (Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, è il seguente:
"Art. 5. - 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3- bis e 9 del presente decreto e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, individua:
a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'art. 1;
b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo art. 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi;
c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'art. 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'art. 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo;
e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici di cui all'art. 9, nonché le relative modalità di accertamento;
f) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari.
2. La Conferenza di cui al comma 1 per le finalità ivi indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento".
- Il testo degli articoli 1, comma 1, 3 e 5, comma 6-bis, del D.L. n. 154/1995 (Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994), convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 265/1995, è il seguente:
"Art. 1. - 1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:
'1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.
2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.
3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere delle Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parerè".
"Art. 3. - 1. I commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono sostituiti dal seguente:
'2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni rientranti nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora in conseguenza degli eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994 abbiano subito danni ai beni di propria pertinenza, indicati dall'art. 3, comma 1, lettera a), al fine del ripristino di tali beni, nonché per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate e finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo di cui alla lettera b) dello stesso art. 3, comma 1. Per essere ammessi a tale beneficio i legali rappresentanti degli enti interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni, previo parere delle Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra, si prescinde dal parere della Autorità di bacinò".
"Art. 5. - 1-6 (Omissis).
6-bis. All'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
'1-bis. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'art. 3-bis, alle medesime condizioni e con le medesime modalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'art. 1, comma 4 del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenzà".
- Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 418/1989, è il seguente:
"Art. 6 (Funzionamento della Conferenza). - 1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza può riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attività produttive.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.
4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno degli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonché una relazione annuale sull'attività da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale.
5. La documentazione di cui al comma 4 è ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione dell'amministrazione statale e regionale interessata, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Conferenza definisce i criteri e le modalità per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2.
6. Nei casi in cui più regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente può convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale".


Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, commi 1 e 4, del D.P.C.M. n. 366/1992 era il seguente:
"Art. 2 (Organizzazione). - 1. La segreteria è articolata nei seguenti settori di attività ed uffici:
- settore affari istituzionali, programmazione e servizi generali;
- settore assetto territoriale, ambiente e attività produttive;
- settore servizi sanitari, affari sociali e formazione;
- ufficio per la contrattazione nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- archivio degli organismi a composizione mista Stato-regioni.
2-3. (Omissis).
4. L'ufficio per la contrattazione nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale e l'archivio degli organismi a composizione mista Stato-regioni provvedono, rispettivamente, agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, lettere c) e d)".
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1-2. (Omissis).
3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata.
Con la medesima procedura sono conferiti incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale".
- Il testo dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.P.C.M. n. 366/1992 era il seguente:
"Art. 3 (Funzionamento). - 1. Con ordine di servizio del presidente della Conferenza è fissata l'assegnazione degli adempimenti ai settori di attività e agli uffici della segreteria e sono costituiti al loro interno i servizi, i nuclei istruttori e i nuclei di verifica.
2. (Omissis).
3. Ai settori di attività, agli uffici, ai servizi e ai nuclei sono preposti coordinatori con ordine di servizio del presidente della Conferenza. Le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della segreteria sono analogamente attribuite dal presidente della Conferenza. All'ufficio per la contrattazione nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale è preposto il dirigente generale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412".