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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1996, n. 200

Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-5-1996
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vigente al 14/10/2024
Testo in vigore dal: 1-5-1996
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 24,
comma  4,  della  suddetta  legge  a   norma   del   quale   ciascuna
amministrazione ha l'obbligo di individuare le categorie di documenti
da  esse  formati  o comunque rientranti nella loro disponibilita' da
sottrarre all'accesso;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, ed in particolare l'art. 8 che ha disciplinato le  modalita'  di
esercizio  del  diritto di accesso e i casi di esclusione del diritto
di accesso in relazione alle esigenze da salvaguardare;
  Considerato  che  occorre  procedere  a   quanto   sopra   disposto
relativamente  ai  documenti  dell'Avvocatura  dello  Stato attinenti
all'attivita'  amministrativa  di  supporto  a  quella  professionale
nonche'   per   gli  atti  relativi  all'attivita'  professionale  di
consulenza correlata o meno a lite in potenza o in  atto  e  per  gli
atti  defensionali,  per  la  parte  in cui gli stessi possono essere
considerati atti amministrativi;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art.  27  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 7
luglio 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 novembre 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento individua, in conformita' con l'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti
formati  dall'Avvocatura  dello Stato o comunque rientranti nella sua
disponibilita',  sottratti  all'accesso  in  relazione  ai  casi   di
esclusione  del  diritto di accesso di cui all'art. 24 della medesima
legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul
          procedimento  amministrativo  e  sul  diritto di accesso ai
          documenti  amministrativi".  Si  trascrive  il  testo   del
          relativo art. 24:
             "Art.  24.  -  1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche'  nei  casi  di
          segreto  o  di  divieto di divulgazione altrimenti previsti
          dall'ordinamento.
             2. Il Governo e' autorizzato ad emanare,  ai  sensi  del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio  del diritto di accesso e di altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a) la sicurezza, la difesa nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c)  l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese  garantendo  peraltro  agli  interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma  2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.   Le   singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  essi
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della   legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,  e  dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione attualmente vigente che  limiti  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             6.  I  soggetti  indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essa possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:
             "Art.  8  (Disciplina  dei  casi di esclusione). - 1. Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma 4, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo.
             2.  I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se non quando siano suscettibili di recare  un  pregiudizio
          concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7
          agosto  1990,  n.  241. I documenti contenenti informazioni
          connesse a tali interessi  sono  considerati  segreti  solo
          nell'ambito  e nei limiti di tale connessione. A tale fine,
          le  amministrazioni  fissano,   per   ogni   categoria   di
          documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
          essi sono stati sottratti all'accesso.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso ove sia sufficiente far ricorso  al  potere  di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5.  Nell'ambito  dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
               a)  quando  al  di  fuori  delle  ipotesi disciplinate
          all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro
          divulgazione  possa  derivare  una  lesione,  specifica   e
          individuata,   alla   sicurezza   e  alla  difesa,  nonche'
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare  riferimento alle ipotesi previste nei trattati
          e nelle relative leggi di attuazione;
               b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
               c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  delle  persone  coinvolte,  nonche'  l'attivita'   di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d)  quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
             - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri),  prevede  che
          con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.  Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  dell'art.  27  della citata legge 7 agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
             "Art. 27. - 1. E' istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
             2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  sentito  il Consiglio dei Ministri. Essa e'
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei
          quali due senatori e due deputati designati dai  Presidenti
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
          cui  alla  legge  2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
          rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i  professori
          di  ruolo in materia giuridico-amministrativa e quattro fra
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
             3. La commissione e' rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio.
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
          a  carico  dello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
             5. La commissione  vigila  affinche'  venga  attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza delle attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi  e  regolamenti che siano utili a realizzare la
          piu' ampia garanzia dei diritti di accesso di cui  all'art.
          22.
             6.  Tutte  le  amministrazioni  sono tenute a comunicare
          alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
             7.  In  caso  di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui al comma 1 dell'art. 18, le misure  ivi  previste  sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si veda in nota alle premesse.
             - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
          352, si veda in nota alle premesse.