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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996, n. 147

Regolamento recante norme per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/4/1996
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Testo in vigore dal:  6-4-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 349, che prevede che con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Affidamento delle entrate ai concessionari subentranti
1. Nei casi di cambiamento di gestione, conseguenti alla cessazione del regime transitorio e al conferimento delle concessioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è fatto obbligo al precedente concessionario di affidare al concessionario subentrante la riscossione delle entrate iscritte in ruoli emessi senza l'obbligo del non riscosso come riscosso ed aventi rate scadute prima del cambiamento di gestione, nonché di quelle contenute negli elenchi dei residui di gestione, di cui all'art. 116, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.
2. Per le entrate già anticipate iscritte in ruoli emessi con l'obbligo del non riscosso come riscosso l'affidamento in riscossione al subentrante concessionario costituisce facoltà da esercitarsi con atto irrevocabile da notificare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dal codice di procedura civile, sia al subentrante concessionario che alla competente direzione regionale delle entrate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 349/1995 (con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), è il seguente: "1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'art. 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), alle quali il presente decreto fa rinvio, è il seguente:
"Art. 9 (Modalità di affidamento del servizio e requisiti di idoneità). - 1. Decorso il periodo di prima applicazione previsto dall'art. 115, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, il servizio centrale cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione. Il servizio centrale predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61, e la cauzione di cui all'art. 46.
2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati dal servizio centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.
3. Le domande di concessione vanno presentate al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione prevista nei commi 1 e 2.
4. Possono presentare domanda per il conferimento delle concessioni le aziende e gli istituti di credito, le loro sezioni speciali e le società di cui all'art. 31 che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni sempre che i loro amministratori o, limitatamente alle società diverse dagli istituti credito, i loro soci siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 31.
5. Al fine dell'aggiudicazione della concessione al concorrente più idoneo all'espletamento del servizio, deve tenersi conto in ogni caso, nella valutazione delle domande pervenute, dei seguenti elementi:
a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;
b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza del servizio di riscossione richieste dall'estensione della concessione;
c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo a soddisfare anche le esigenze dell'amministrazione finanziaria connesse, tra l'altro, all'esigenza di acquisizione da parte dei centri informativi dei dati relativi ai versamenti diretti di cui all'art. 66;
d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi al servizio;
e) impegno, professionalità ed efficienza, di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre concessioni, con preferenza per quelle che possono costituire integrazione dell'unità organizzativa di cui all'art. 7, comma 2.
6. Negli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli precedentemente determinati, l'affidamento del servizio di riscossione avverrà in favore del richiedente ritenuto più idoneo allo svolgimento del servizio, sulla base dei criteri indicati al comma 5, con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'art. 3.
7. L'affidamento del servizio di riscossione viene concesso, per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso fissa altresì il termine entro il quale, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con il servizio centrale di riscossione sulla base del disciplinare di cui al comma 1 e prestare la cauzione di cui all'art. 46".
"Art. 37 (Quietanze e annotazioni). - 1. Le quietanze rilasciate dal concessionario ai sensi degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, Sono staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministero delle finanze.
2. Le annotazioni, sulle singole posizioni dei contribuenti, degli eseguiti versamenti vanno effettuate nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione".
"Art. 41 (Cambiamento di gestione). - 1. Quando interviene cambiamento di gestione, non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, il precedente concessionario deve completare la riscossione delle entrate iscritte nei ruoli di qualsiasi specie interamente scaduti prima del cambiamento di gestione avvalendosi, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, della procedura coattiva di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le rate scadute comprese in ruoli non interamente scaduti, fermo restando che per la riscossione delle rate non ancora scadute alla data di cambiamento di gestione verranno formati separati ruoli in carico al nuovo concessionario.
3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, quando interviene cambiamento di gestione, le entrate sono iscritte in ruoli separati comprendenti rispettivamente le rate che scadono prima del cambiamento di gestione e quelle che scadono successivamente".
"Art. 43 (Rate scadute durante la gestione del commissario governativo e la vacanza della concessione). - 1. L'intendente di finanza consegna al nuovo concessionario gli elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione o durante la vacanza della concessione.
2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione in tre rate uguali in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi.
3. Nel caso di incapienza della cauzione prestata dal commissario governativo, il nuovo concessionario deve procedere nei suoi confronti su disposizione del servizio centrale, per le entrate riscosse e non versate e per quelle non giustificate come inesigibili, avvalendosi delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi 1, 2 e 3, il nuovo concessionario ha diritto ai compensi per tali riscossioni nelle risure stabilite dall'atto di conferimento della concessione".
"Art. 45 (Rendiconto e discarico). - 1. Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilità devono essere presentate dal commissario governativo o dal nuovo concessionario nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli elenchi dei residui.
2. Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma 1, il commissario governativo o il nuovo concessionario rende, all'intendente di finanza ed agli altri enti impositori, il rendiconto della gestione dei residui, fermo restando l'obbligo del conto giudiziale dell'intera gestione di cui all'art. 28, comma 1, e all'art. 39, comma 1.
3. Se il commissario governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza del termine stabilito dal comma 1, le domande di discarico devono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione delle funzioni. Il commissario governativo consegna al nuovo concessionario gli elenchi dei residui non ancora riscossi e gli atti e i documenti relativi alle procedure in corso.
Di tale consegna è redatto processo verbale sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato.
4. L'intendente di finanza e gli enti impositori possono promuovere l'espropriazione della cauzione del nuovo concessionario, a norma degli articoli 56 e seguenti, per il recupero dei crediti risultanti dal rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui e quello delle somme versate".
"Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve:
a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;
b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;
c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.
3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del previdibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma: il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. (Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), D.L. 23 gennaio 1993, n. 16).
4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.
5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio è altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive.
6. Sono invece a carico dei contribuenti:
a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);
c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso è stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.
8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo nonché delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto. (Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), D.L. 23 gennaio 1993, n. 16)".
"Art. 72 (Versamento delle somme riscosse mediante ruoli). - 1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:
a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;
b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata.
2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso come riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno ventisette di ciascun mese, per l'importo delle rate effettivamente riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.
3. Le cedole del debito pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle imposte erariali vanno versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
4. I buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio, di cui all'art. 33 del presente decreto sono accettati come denaro contante. Se l'ammontare dei buoni è superiore all'importo da versare, la differenza è imputata in riduzione dei successivi versamenti previsti dal presente articolo.
5. Ai fini dei versamenti di cui al comma 1, dall'importo dei versamenti, va detratto, oltre al compenso di riscossione, l'ammontare delle somme che il concessionario è autorizzato a trattenere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 62, 64, 65 e 86. Tale detrazione potrà essere effettuata:
a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi all'importo da dedurre sono stati interamente versati ai sensi del comma 1, lettere
a) e b);
b) nei limiti rispettivamente del 60 e del 40 per cento, se al momento della concessione tali versamenti non sono stati ancora eseguiti, da valere alle scadenze dei versamenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'art. 63 vengono emanate disposizioni relative alla resa delle contabilità amministrative alle ragionerie provinciali dello Stato".
"Art. 73 (Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti). - 1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere a) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.
3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.
5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.
6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.
7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'art. 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento".
"Art. 86 (Sgravio provvisorio). - 1. Decorsi due mesi dalla presentazione delle domande di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per cento dell'importo della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda.
2. Quando la domanda di rimborso è stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non può essere autorizzato che dal servizio centrale.
3. Lo sgravio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, è disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e all'intendente di finanza e da questi alla ragioneria provinciale dello Stato.
4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3 deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore.
5. L'importo dello sgravio provvisorio è imputato a diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza è imputata a diminuzione del versamento delle entrate per versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti è determinato dall'intendente di finanza con decreto".
"Art. 115 (Conferimento del servizio per il primo quinquennio). - 1. Per il primo quinquennio di gestione del servizio la concessione sarà conferita, con decreto del Ministro delle finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria o attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso.
L'affidamento in concessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'art. 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Se più richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione è assegnata al soggetto che ha gestito il servizio esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore popolazione complessiva.
3. Negli ambiti territoriali per i quali non sono presentate richieste di conferimento da parte di soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione è assegnata, entro due mesi dal termine stabilito dallo stesso comma, al richiedente che risulta più idoneo secondo i criteri e con le procedure indicati nell'art. 9, commi 4 e 5.
4. Il rinnovo della concessione conferita ai sensi del presente articolo può essere richiesto solo quando l'ambito territoriale della concessione risponde, sin dalla data di inizio della gestione, ai criteri di determinazione previsti dal comma 2 dell'art. 7. Il rinnovo deve essere richiesto entro il mese di febbraio dell'ultimo anno della gestione".
"Art. 116 (Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali). - 1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carico alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.
2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità a trasmettere ai concessionari subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato delle procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalità e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva è sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione.
3. Con il decreto ministeriale indicato nel comma 2, sono stabilite le modalità per la definizione dei rapporti tra concessionari subentranti ed esattori cessati relativamente alle somme anticipate all'erario e agli altri enti impositori in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nonché per la liquidazione delle pendenze per somme riscosse in esito a procedimenti fallimentari o di espropriazione forzata in corso alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione.
4. I concessionari hanno facoltà di subentrare nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili nei quali sono parti cessati esattori notificando apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza dei relativi contratti ai proprietari dei beni anzidetti.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alla riscossione dei residui crediti per i quali l'esattore è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, se questi dichiara, con atto notificato all'intendente di finanza, entro l'ultimo mese precedente l'entrata in funzione del servizio di riscossione, di volerne curare la riscossione, anche a mezzo di proprio delegato, avvalendosi di quanto disposto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
6. Ai residui crediti dei cessati ricevitori provinciali seguitano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. I decreti di tolleranza concessi ai ricevitori provinciali nel corso della procedura per i rimborsi previsti dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi".
- L'art. 13, comma 1, lettera a), del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, sostituisce il comma 3 dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riportato nella nota precedente.
- Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 26/1995 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali) è il seguente:
"Art. 9 (Riscossione dei tributi). - 1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, già prorogato al 31 gennaio 1995 dall'art. 1, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1995, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento pervenute ha evidenziato l'opportunità di ulteriori approfondimenti istruttori".
- Il testo degli articoli 15 e 18 del regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministero delle finanze n. 567/1993 è il seguente:
"Art. 15 (Estratto conto). - 1. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario del servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio.
2. Il modello dell'estratto conto di cui al precedente comma è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'estratto del conto va rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato, l'intestatario può rivolgersi alla competente direzione regionale delle entrate".
"Art. 18 (Rimborsi erogati dai concessionari). - 1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d'imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4.
2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso.
3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, è eseguita relativamente ai crediti d'imposta sorti dal 1 gennaio 1994. Per i crediti di imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 1994.
4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo terzo del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all'art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
Nota all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 9 e 116 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.