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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 gennaio 1996, n. 125

Regolamento concernente modificazioni al codice di identificazione delle apparecchiature terminali senza cordone.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-1996
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  31-3-1996

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983, con il quale è stata approvata la normativa tecnica per i telefoni senza cordone;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 24 luglio 1985, relativo alle condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone;
Ravvisata la necessità di assegnare altre 256 combinazioni di codice ad altrettante certificazioni di omologazione di apparecchiature terminali senza cordone (cordless), in quanto quelle già previste dal punto 2.6 delle norme tecniche allegate al citato decreto ministeriale 5 luglio 1983 sono in via di esaurimento;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, adunanza della prima sezione del 18 maggio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 gennaio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il terzo e il quarto comma del punto 2.6 "Sicurezza nel collegamento tra parte fissa e parte mobile" della norma tecnica per apparecchi telefonici senza cordone, annessa al decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983, sono sostituiti dai seguenti:
"Il codice di riconoscimento deve essere composto da 32 bit. Il bit meno significativo deve essere inviato per primo. I primi 8 bit del codice di riconoscimento vengono assegnati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al costruttore dell'apparecchiatura terminale senza cordone, gli altri 24 bit del codice di riconoscimento rimangono a disposizione del costruttore.
Il messaggio per l'invio del codice deve essere costituito da:
- 8 bit di sincronismo a livello logico 'zerò;
- una pausa corrispondente alla durata di 3 bit;
- 32 bit del codice di riconoscimento;
- 1 bit a livello logico 'zerò se non segue un'ulteriore informazione ed a livello logico 'unò se segue un'ulteriore informazione;
- 1 bit di controllo di parità pari;
- eventuali bit di ulteriore informazione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, è così formulato:
"Art. 319 (Norme tecniche per gli impianti). - Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
- La legge n. 109/1991 reca: "Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni". Si trascrive il testo del relativo art. 1:
"Art. 1. - 1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.
3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.
4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio particolare:
a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma;
b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;
c) il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono rilasciare all'abbonato ed al gestore pubblico, all'atto di collaudo;
d) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato può provvedere direttamente alle operazioni indicate alla lettera b);
e) le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate;
f) le modalità e i tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali;
g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;
h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente del punto 2.6 "Sicurezza nel collegamento tra parte fissa e parte mobile" della norma tecnica per apparecchi telefonici senza cordone, annessa al decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:
"2.6 Sicurezza nel collegamento tra parte fissa e parte mobile.
Il telefono senza cordone deve essere costituito in modo che il collegamento tra parte fissa e parte mobile avvenga solamente previa trasmissione di un segnale d'intesa a codice (v. art. 7.1.1 e 7.1.8).
Il codice deve essere realizzato con un dispositivo ad innesto costituito da una memoria permanente con circuito integrato a 16 piedini ('dual in liné) da innestarsi su apposito zoccolo in posizione facilmente accessibile con apparecchio aperto.
Il codice di riconoscimento deve essere composto da 32 bit. Il bit meno significativo deve essere inviato per primo. I primi 8 bit del codice di riconoscimento vengono assegnati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al costruttore dell'apparecchiatura terminale senza cordone, gli altri 24 bit del codice di riconoscimento rimangono a disposizione del costruttore.
Il messaggio per l'invio del codice deve essere costituito da:
- 8 bit di sincronismo a livello logico 'zerò;
- una pausa corrispondente alla durata di 3 bit;
- 32 bit del codice di riconoscimento;
- 1 bit a livello logico 'zerò se non segue un'ulteriore informazione ed a livello logico 'unò se segue un'ulteriore informazione;
- 1 bit di controllo di parità pari;
- eventuali bit di ulteriore informazione.
La velocità di cifra deve essere di 600 bit/s.
La trasmissione dei messaggi deve essere effettuata con modulazione angolare, facendo corrispondere:
- al livello logico 'zerò una frequenza istantanea a radiofrequenza inferiore a quella in assenza di modulazione per la prima metà della durata del bit ed una frequenza superiore per la seconda metà della durata del bit;
- al livello logico 'unò una frequenza istantanea a radiofrequenza superiore a quella in assenza di modulazione per la prima metà della durata del bit ed una frequenza inferiore per la seconda metà della durata del bit.
La deviazione di frequenza massima corrispondente alla trasmissione dei messaggi deve essere dichiarata dalla ditta costruttrice con tolleranza di (Più o Meno) 10% e deve comunque essere inferiore a quella indicata nell'art.
7.4.3.1.3".