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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 maggio 1995, n. 588

Regolamento di disciplina dei termini e delle modalità del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-1996
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Testo in vigore dal:  30-3-1996

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994, n. 2080/94;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2113 dell'11 maggio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Determinazione dei parametri di riferimento
dell'attività di verifica
1. Il Ministro dell'interno, in attuazione del disposto dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 19 novembre 1993, n. 470, verifica per i dirigenti del Ministero dell'interno, con esclusione dei dirigenti generali, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Ministro dell'interno, per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 1, determina, annualmente, i parametri di riferimento dell'attività, sentito il consiglio di amministrazione.
3. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro dell'interno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 20, commi 2 e 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). - 1. (Omissis).
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. - 7. (Omissis).
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. - 11. (Omissis)".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19 novembre 1993, n. 470, si rimanda alle note alle premesse.