DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1996, n. 6

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1996), convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria".

note: Entrata in vigore degli articoli del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni dalla legge 6 marzo 1996, n. 110: 9-1-1996 per gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
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AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: " validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, 8 luglio 1994, n. 436, 7 settembre 1994, n. 528, 7 novembre 1994, n. 617, 7 gennaio 1995, n. 1, 9 marzo 1995, n. 64, 10 maggio 1995, n. 161, 7 luglio 1995, n. 272, 7 settembre 1995, n. 372, e 8 novembre 1995, n. 462". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1994, n. 159 del 9 luglio 1994, n. 210 dell'8 settembre 1994, n. 261 dell'8 novembre 1994, n. 5 del 7 gennaio 1995, n. 57 del 9 marzo 1995, n. 106 del 9 maggio 1995, n. 159 del 10 luglio 1995, n. 211 del 9 settembre 1995, n. 262 del 9 novembre 1995 e n. 6 del 9 gennaio 1996).

Art. 1

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:
" 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Statò, di seguito denominato 'Fondò. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:
" 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.".
4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".
5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(( (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato). - 1. ))
I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".
Riferimenti normativi:
- La legge n. 432/1993 reca: "Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato". Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 3, come sopra modificati:
"Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Statò, di seguito denominato 'Fondò. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo".
"Art. 3 (Conferimento al Fondo) - 1. Sono conferiti al Fondo:
a) i titoli di Stato di cui all'art. 1, comma 1;
b) gli altri proventi di cui all'art. 1, comma 1;
c)-d) (soppresse dalla legge di conversione);
e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
f) le eventuali assegnazioni di parte del Ministero del tesoro;
g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.
h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il comma 5 dell'art. 3 della legge n. 539/1993 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996) prevede che: "L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 174.200 miliardi".
- Per il testo dell'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con R.D. n. 3278/1923, si veda in nota all'art. 3.
- Il comma 5 dell'art. 4 della legge n. 483/1993 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modificata della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi) prevede che: "Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi".