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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 marzo 1995, n. 585

Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-3-1996
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Testo in vigore dal: 12-3-1996
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84,  concernente  il  "Riordino
della legislazione in materia portuale"; 
  Visto l'art. 16, comma 4, della legge sopracitata  che  prevede  la
determinazione  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, di requisiti, criteri, termini e modalita'  inerenti  il
rilascio delle autorizzazioni per  l'esercizio  delle  operazioni  di
carico, scarico, trasbordo, deposito  e  movimento  in  genere  delle
merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentite le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  portuali  a
carattere nazionale maggiormente rappresentative,  le  rappresentanze
degli utenti portuali, l'Assoporti e l'Associazione  nazionale  delle
compagnie ed imprese portuali; 
  Visto il parere  emesso  in  data  12  agosto  1994  dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art.  22  della
legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 febbraio 1995; 
  Vista la comunicazione effettuata, con nota n. 4151307 del 31 marzo
1995, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le operazioni portuali indicate nel comma 1, dell'art. 16  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, non possono essere espletate se  non  a
seguito  di  autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'  portuale,  o
laddove  non  istituita,   ovvero   prima   del   suo   insediamento,
dall'organizzazione portuale.  Nei  restanti  porti  l'autorizzazione
viene rilasciata dal capo del circondario. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 16, comma 4, della legge 28  gennaio
          1994, n. 84, e' il seguente: 
            "4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di  cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
             a)   i    requisiti    di    carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
             b) i criteri, le modalita' e  i  termini  in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
             c) i parametri per definire i limiti  minimi  e  massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
             d) i criteri  inerenti  il  rilascio  di  autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza di  navi  dotate  di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7". 
            -  Il  D.L.  21  febbraio  1995,  n.  39,  non  e'  stato
          convertito. Il testo dell'art. 3, inserito, da ultimo,  nel
          D.L. 16 febbraio 1996, n. 65, recante: "Interventi  urgenti
          a favore del  settore  portuale  e  marittimo",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e'  il
          seguente: 
             "Art. 3 (Modifiche alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
          recante disposizioni per il riordino della legislazione  in
          materia portuale). 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 6
          della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
             '   a)   indirizzo,    programmazione,    coordinamento,
          promozione e controllo delle  operazioni  portuali  di  cui
          all'art. 16, comma 1, e,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art.  14,  delle   altre   attivita'   commerciali   e
          industriali   esercitate   nei   porti,   con   potere   di
          regolamentazione attraverso ordinanze;'. 
            2. L'art. 8, comma 2, secondo  periodo,  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dai seguenti:  'In  sede
          di prima applicazione della presente legge la terna di  cui
          al comma 1 e' comunicata al Ministro dei trasporti e  della
          navigazione entro il 31 marzo  1995.  Entro  tale  data  le
          designazioni  gia'   pervenute   devono   essere   comunque
          confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano
          procedere a nuova designazione'. 
            3. All'art. 8 della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  e'
          aggiunto il seguente comma: 
             '2-bis. I presidenti, nominati ai  sensi  del  comma  2,
          assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20,
          commi 1, 2 e 3'. 
            4. Le lettere i) ed l) dell'art. 9, comma 1, della  legge
          28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti: 
             'i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 
             1) armatori; 
             2) industriali; 
             3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 
             4) spedizionieri; 
             5) agenti e raccomandatari marittimi; 
             6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. 
            I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive
          organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione  del
          rappresentante di  cui  al  n.  6)  che  e'  designato  dal
          Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori; 
            l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque
          eletti dai lavoratori delle imprese che operano  nel  porto
          ed  uno  eletto  dai  dipendenti  dell'autorita'  portuale,
          secondo modalita' stabilite con decreto  del  Ministro  dei
          trasporti  e  della   navigazione.   In   sede   di   prima
          applicazione della  presente  legge  i  rappresentanti  dei
          lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali
          maggiormente rappresentative a livello nazionale e  restano
          in carica sino al 31 dicembre 1996". 
            5. L'art. 9, comma 2,  ultimo  periodo,  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:  'In  sede
          di prima applicazione, la designazione  dei  componenti  di
          cui al presente comma deve pervenire  entro  trenta  giorni
          dalla data di nomina del presidente'. 
            6. All'art. 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,  n.
          84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Fino al  31
          dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo  sono
          nominati fra coloro che  sono  in  possesso  dei  requisiti
          prescritti  per  l'iscrizione  al  registro  dei   revisori
          contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          88, dietro presentazione di  dichiarazione  sostitutiva  di
          atto di notorieta' da parte di ciascun interessato ai sensi
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15'. 
            7. L'art. 15, comma 1, della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, e' sostituito dal seguente: 
             '1. Con decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione e' istituita  in  ogni  porto  una  commissione
          consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
          delle imprese che operano nel porto, da  un  rappresentante
          dei dipendenti dell'autorita' portuale o  dell'organizzazio
          ne  portuale  e  da  sei  rappresentanti  delle   categorie
          imprenditoriali, designati secondo  le  procedure  indicate
          all'art. 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei  porti  ove  non
          esista autorita' portuale i rappresentanti  dei  lavoratori
          delle imprese sono in numero  di  sei.  La  commissione  e'
          presieduta dal presidente dell'autorita'  portuale  ovvero,
          laddove non istituita, dal comandante del porto'. 
            8. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, e' aggiunto il seguente: 
             '1-bis.   La   designazione   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori delle imprese  delle  categorie  imprenditoriali
          indicate  al  comma  1  deve  pervenire  al  Ministro   dei
          trasporti e della navigazione  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica  il
          funzionamento dell'organo'. 
            9. L'art. 15, comma 3, della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, e' sostituito dal seguente: 
             '3. Con decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  e'   istituita   la   commissione   consultiva
          centrale,  composta  dal  direttore  generale  del   lavoro
          marittimo e portuale del Ministero dei  trasporti  e  della
          navigazione, che la presiede; da sei  rappresentanti  delle
          categorie imprenditoriali di cui all'art. 9,  comma  1;  da
          sei  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali   dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    a    livello
          nazionale; da tre rappresentanti  delle  regioni  marittime
          designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano; da un dirigente  del  Ministero  dei  trasporti  e
          della navigazione; da un ufficiale  superiore  del  comando
          generale del Corpo di capitaneria di porto, da un dirigente
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da  un
          dirigente del Ministero  della  sanita'  e  dal  presidente
          dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui  al
          presente  comma  ha  compiti  consultivi  sulle   questioni
          attinenti all'organizzazione portuale ed alla  sicurezza  e
          igiene del lavoro  ad  essa  sottoposte  dal  Ministro  dei
          trasporti  e  della  navigazione  ovvero  dalle   autorita'
          portuali, dalle autorita'  marittime  e  dalle  commissioni
          consultive  locali.  La  designazione   dei   membri   deve
          pervenire entro trenta giorni  dalla  richiesta;  l'inutile
          decorso  del  termine  non  pregiudica   il   funzionamento
          dell'organo'. 
            10. L'art. 18, comma 1, della legge 28 gennaio  1994,  n.
          84, e' sostituito dal seguente: 
             '1. L'autorita' portuale e, dove non  istituita,  ovvero
          prima del suo  insediamento,  l'organizzazione  portuale  o
          l'autorita'  marittima  danno  in   concessione   le   aree
          demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale  alle
          imprese di cui all'art. 16,  comma  3,  per  l'espletamento
          delle operazioni portuali, fatta salva  l'utilizzazione  di
          immobili demaniali da parte  di  amministrazioni  pubbliche
          per lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad  attivita'
          marittime e portuali. Le concessioni sono affidate,  previa
          determinazione dei relativi canoni, sulla  base  di  idonee
          forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei  trasporti
          e della navigazione, di  concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto  sono
          altresi' indicati: 
             a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza  e
          controllo  delle  autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
             b) i limiti minimi dei canoni che i  concessionari  sono
          tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione,
          agli investimenti previsti, al valore delle  aree  e  degli
          impianti utilizzabili, ovvero al  solo  valore  delle  aree
          qualora il  concessionario  rilevi  gli  impianti  all'atto
          della concessione'. 
            11. L'art. 20 della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  e'
          sostituito dal seguente: 
             'Art.  20  (Costituzione  delle  autorita'  portuali   e
          successione delle societa' alle organizzazioni portuali). -
          1. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  laddove
          gia' non esista una  gestione  commissariale,  nomina,  per
          ciascuna organizzazione  portuale,  commissari  scelti  fra
          persone aventi  competenza  nel  settore,  con  particolare
          riguardo alle valenze  economiche,  sociali  e  strategiche
          delle realta' portuali considerate  nonche',  ove  ritenuto
          necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono
          i presidenti e gli organi deliberanti delle  organizzazioni
          predette, che all'atto  della  loro  nomina  cessano  dalle
          funzioni.  I  compensi  dei  commissari  e  dei  commissari
          aggiunti sono fissati con i decreti di  nomina  e  posti  a
          carico dei bilanci delle organizzazioni. 
             2.  I  commissari,  fino  alla  nomina  del   presidente
          dell'autorita' portuale e comunque entro il termine di  sei
          mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono  la
          dismissione delle attivita' operative delle  organizzazioni
          portuali mediante la  trasformazione  delle  organizzazioni
          medesime, in tutto o in parte, in societa' secondo  i  tipi
          previsti nel libro V, titoli V e  VI,  del  codice  civile,
          ovvero,  anche  congiuntamente,  mediante  il  rilascio  di
          concessioni ad  imprese  che  presentino  un  programma  di
          utilizzazione  del   personale   e   dei   beni   e   delle
          infrastrutture   delle   organizzazioni    portuali,    per
          l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita'  di
          impresa  nei  settori  delle  operazioni  portuali,   della
          manutenzione e dei servizi, dei servizi  portuali,  nonche'
          in altri settori del trasporto o industriali. A tali  fini,
          a seconda dei casi, provvedono: 
             a)  alla  collocazione  presso  terzi,  ivi  compresi  i
          dipendenti  delle  organizzazioni  medesime,  del  capitale
          della o delle societa' derivanti dalla trasformazione; 
             b) all'incorporazione in tali  societa'  delle  societa'
          costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla
          data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla
          collocazione  sul  mercato   delle   partecipazioni   nelle
          societa' costituite o controllate; 
             c) alla cessione a titolo  oneroso,  anche  in  leasing,
          ovvero  all'affitto  a  tali  societa'  ovvero  a   imprese
          autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli  16  e
          18 delle infrastrutture e  dei  beni  mobili  realizzati  o
          comunque posseduti dalle organizzazioni medesime. 
            3. I commissari provvedono con pienezza  di  poteri  alla
          gestione delle organizzazioni portuali,  nei  limiti  delle
          risorse ad esse affluenti e  ai  sensi  delle  disposizioni
          vigenti, nonche' alla gestione  delle  autorita'  ai  sensi
          della  presente  legge,  anche  sulla  base   di   apposite
          direttive del Ministero dei trasporti e della  navigazione.
          Fermo restando l'obbligo della  presentazione  dei  bilanci
          entro i termini prescritti,  i  commissari  trasmettono  al
          Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero
          del tesoro, al piu' presto  e  comunque  non  oltre  il  31
          gennaio 1995,  una  situazione  patrimoniale,  economica  e
          finanziaria delle organizzazioni portuali  riferite  al  31
          dicembre 1994 corredata dalla relazione  del  collegio  dei
          revisori dei conti. 
            4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della
          presente legge, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni
          previgenti in materia. 
            5. Le autorita' portuali dei porti  di  cui  all'art.  2,
          sono costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data  assumono
          tutti i compiti di cui all'art. 6 e ad esse  e'  trasferita
          l'amministrazione dei beni del demanio  marittimo  compresi
          nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi
          dell'art. 6. Fino all'insediamento  degli  organi  previsti
          dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma  1,  nei
          porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresi'
          preposti  alla  gestione  delle  autorita'  portuali  e  ne
          esercitano  i  relativi  compiti.  Fino  alla  data   della
          avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal  comma  2,
          le organizzazioni portuali e  le  autorita'  portuali  sono
          considerate, anche ai fini tributari,  un  unico  soggetto;
          successivamente  a  tale  data,   le   autorita'   portuali
          subentrano alle organizzazioni portuali nella proprieta'  e
          nel possesso dei beni in precedenza  non  trasferiti  e  in
          tutti i rapporti in corso. 
            6. I commissari di cui al comma 1 sono altresi' nominati,
          con le stesse modalita', nei  porti  di  Ravenna,  Taranto,
          Catania e Marina di Carrara.  Fino  all'insediamento  degli
          organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque  entro  sei
          mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti
          alla  gestione  delle  autorita'  portuali   al   fine   di
          consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano  in
          particolare  l'acquisizione  delle  risorse  e   provvedono
          prioritariamente  alla  definizione   delle   strutture   e
          dell'organico dell'autorita', per assumere successivamente,
          e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri
          compiti previsti dalla presente legge. I commissari di  cui
          al presente  comma  possono  avvalersi,  nello  svolgimento
          delle loro funzioni, delle strutture e del personale  delle
          locali autorita' marittime'. 
            12. La parola 'commissari' di cui all'art.  3,  comma  8,
          dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n.
          508, e 21 ottobre 1994, n. 586,  deve  essere  interpretata
          come  'ufficio  commissariale',  comprensiva  di  eventuali
          commissari aggiunti. 
            13. L'art. 21 della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  e'
          sostituito dal seguente: 
             'Art. 21 (Trasformazione in societa' delle  compagnie  e
          gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed  i  gruppi  portuali
          entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una  o  piu'
          societa' di seguito indicate: 
             a) in una societa' secondo i  tipi  previsti  nel  libro
          quinto, titoli V e VI, del codice civile,  per  l'esercizio
          in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; 
             b) in una societa' o  una  cooperativa  secondo  i  tipi
          previsti nel libro  quinto,  titoli  V  e  VI,  del  codice
          civile, per la  fornitura  di  servizi,  ivi  comprese,  in
          deroga all'art. 1 della legge 23  ottobre  1960,  n.  1369,
          mere prestazioni di lavoro, fino al 30 giugno 1996; 
             c) in una societa' secondo i  tipi  previsti  nel  libro
          quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente  lo  scopo
          della mera gestione, sulla base dei beni gia'  appartenenti
          alle compagnie e gruppi portuali disciolti. 
            2. Scaduto il termine di cui al  comma  1  senza  che  le
          compagnie ed i  gruppi  portuali  abbiano  provveduto  agli
          adempimenti di cui al  comma  6,  le  autorizzazioni  e  le
          concessioni  ad  operare  in  ambito   portuale,   comunque
          rilasciate, decadono. 
            3. Le societa' e le cooperative di cui al comma  1  hanno
          l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative
          costituite su iniziativa dei membri delle compagnie  o  dei
          gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nonche'  di  assumere  gli  addetti  alle
          compagnie o  gruppi  alla  predetta  data.  Le  societa'  o
          cooperative di cui al comma 1, devono  avere  una  distinta
          organizzazione operativa e separati organi sociali. 
            4. Le societa' derivanti dalla  trasformazione  succedono
          alle compagnie ed ai gruppi portuali in  tutti  i  rapporti
          patrimoniali e finanziari. 
            5. Ove se ne verificassero le condizioni,  ai  dipendenti
          addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
          che non siano transitati  in  continuita'  di  rapporto  di
          lavoro nelle nuove societa' di cui  al  comma  1,  e'  data
          facolta' di costituirsi in imprese ai  sensi  del  presente
          articolo. Alle societa' costituite da  addetti  si  applica
          quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le  societa'
          costituite dai soci delle compagnie. 
            6. Entro la data di cui al comma 1,  le  compagnie  ed  i
          gruppi portuali possono  procedere,  secondo  la  normativa
          vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
          porti viciniori, anche al fine di costituire nei  porti  di
          maggior  traffico  un  organismo  societario  in  grado  di
          svolgere attivita' di impresa. 
            7. Le autorita' portuali nei  porti  gia'  sedi  di  enti
          portuali  e  l'autorita'  marittima  nei   restanti   porti
          dispongono la  messa  in  liquidazione  delle  compagnie  e
          gruppi portuali che entro la data del  18  marzo  1995  non
          abbiano adottato la delibera di trasformazione  secondo  le
          modalita' di cui al  comma  1  ed  effettuato  il  deposito
          dell'atto per l'omologazione al competente  tribunale.  Nei
          confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli
          interventi di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  c),  del
          decreto-legge 13  luglio  1995,  n.  287,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 
            8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione
          nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e
          gruppi portuali  che  abbiano  in  corso  le  procedure  di
          trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui
          al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento  degli
          stessi, nonche' le disposizioni relative alla vigilanza  ed
          al controllo attribuite all'autorita' portuale,  nei  porti
          gia' sedi di enti portuali ed all'autorita'  marittima  nei
          restanti porti'. 
            14. L'art. 23, comma 1, della legge 28 gennaio  1994,  n.
          84, e' sostituito dal seguente: 
            '1. I lavoratori  portuali  e  gli  addetti  in  servizio
          presso  le  compagnie  e  gruppi  portuali  transitano,  in
          continuita' di rapporto di lavoro, nelle  societa'  di  cui
          all'art. 21'. 
            15. Al comma 5 dell'art. 27 della legge 28 gennaio  1994,
          n. 84, le parole: '1 gennaio 1993' e le parole: 'dal  1991'
          sono sostituite con le parole:  '1  gennaio  1995'  e  'dal
          1994'. 
            16. L'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio  1994,  n.
          84, e' sostituito dal seguente: 
            ' 8.  Sono  abrogate  le  disposizioni  del  testo  unico
          approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,  e  del
          relativo regolamento di  attuazione,  approvato  con  regio
          decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano  incompatibili
          con le  disposizioni  della  presente  legge.  L'art.  110,
          ultimo comma, e l'art. 111, ultimo comma, del codice  della
          navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto  dall'art.
          20, comma  4,  e  dall'art.  21,  comma  8,  sono  altresi'
          abrogati, a partire dal 19 marzo 1995,  gli  articoli  108;
          110, primo, secondo, terzo  e  quarto  comma;  111,  primo,
          secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2);  1171,
          n. 1); 1172  del  codice  della  navigazione,  nonche'  gli
          articoli contenuti nel libro I, titolo III,  capo  IV,  del
          regolamento per l'esecuzione del codice  della  navigazione
          (navigazione  marittima),   approvato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328.  Gli
          articoli 109 e  1279  del  codice  della  navigazione  sono
          abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1996'". 
            -  Il  D.L.  25  febbraio  1995,  n.  49,  non  e'  stato
          convertito. Il testo dell'art.  4,  inserito  nell'art.  3,
          comma 13, del D.L. 16  febbraio  1996,  n.  65,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del  19  febbraio  1996,  e'
          riportato nella precedente nota. 
            - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
            I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali   non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
          gli anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione
          di  "regolamento",  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio  di  Stato,   sottoposti   al   visto   ed   alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            - Il testo dell'art. 22 della legge 10 ottobre  1990,  n.
          287, recante: "Norme per la tutela della concorrenza e  del
          mercato" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del  13
          ottobre 1990, e' il seguente: 
            "Art. 22 (Attivita' consultiva). -  1.  L'Autorita'  puo'
          esprimere   pareri   sulle   iniziative    legislative    o
          regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza  ed
          il mercato quando lo ritenga opportuno, o su  richiesta  di
          amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  puo'  chiedere  il   parere
          dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari
          che abbiano direttamente per effetto: 
             a)  di  sottomettere  l'esercizio  di  una  attivita'  o
          l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative; 
             b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; 
             c) di  imporre  pratiche  generalizzate  in  materia  di
          prezzi e di condizioni di vendita". 
 
          Nota all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 28  gennaio
          1994, n. 84, e' il seguente: "1. Sono  operazioni  portuali
          il carico,  lo  scarico,  il  trasbordo,  il  deposito,  il
          movimento in genere delle merci e di ogni altro  materiale,
          svolti nell'ambito portuale".