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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 agosto 1995, n. 583

Regolamento recante norme in tema di attività contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-1996
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Testo in vigore dal:  28-2-1996

Art. 1

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1930 con il quale sono state approvate le condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni dei materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonché la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 4 ottobre l988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa e, in particolare, gli articoli 1 e 6;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1995;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Sono approvate le seguenti disposizioni in tema di attività contrattuale e di condizioni generali d'oneri interessanti servizi di commissariato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1995

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1995 Il Ministro: CORCIONE

Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1996

Registro n. 1 Difesa, foglio n. 2

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L'art. 23 del testo unico approvato con R.D. n. 263/1928 è così formulato:
"Art. 23. - Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonché al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.
Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonché al mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformità dei predetti capitolati, non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.
Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del predetto Consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:
lire 240.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica; lire 120.000.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;
lire 60.000.000, se da concludersi per trattativa privata".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 436/1988 è il seguente:
"Art. 1. - 1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.
3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.
4. L'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si esplica, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attività contrattuale di cui al presente comma.
5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-ammministrativa della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031, e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno".
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 436/1988 è il seguente:
"Art. 6. - 1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitolati d'oneri generali e particolari per le foniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1.
2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:
a) per semplificare l'attività contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ed eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;
b) per tener conto della specificità del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento".