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MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE

DECRETO 7 settembre 1995, n. 528

Regolamento recante criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, criteri e modalità di ripartizione dei finanziamenti nonchè disposizione temporanea per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1995
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Testo in vigore dal:  31-12-1995

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA

E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto l'art. 3, commi 1 e 3, del deceto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 (nota n. DAS/10209/1/tae/1043 dell'11 agosto 1995);
Sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Esame dei progetti
1. La commissione istruttoria di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, di seguito denominata commissione istruttoria, esamina i progetti presentati al finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla droga sotto il profilo della loro congruenza e validità.
2. A tal fine la commissione istruttoria:
a) individua il nesso strutturale tra le richieste e gli specifici obiettivi prefissati e valuta l'adeguatezza degli strumenti prescelti;
b) valuta gli eventuali risultati già conseguiti dal progetto;
c) valuta il rapporto del progetto stesso con altre iniziative già concluse o in fase di attuazione;
d) valuta l'integrazione del progetto con le altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio;
e) valuta l'entità del finanziamento richiesto anche in relazione al bilancio complessivo dell'ente richiedente;
f) valuta la congruità economica del progetto, anche in relazione al rapporto costi-benefici;
g) valuta le modalità di verifica e valutazione dei risultati e le modalità di controllo di gestione prescelti;
h) individua i progetti di maggiore rilievo ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, ai fini di cui all'art. 5, comma 6, del presente regolamento.
3. La commissione istruttoria, ove lo ritenga necessario e informandone il Dipartimento per gli affari sociali, può chiedere agli enti richiedenti chiarimenti sui singoli progetti, assegnando un termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, esprime il proprio parere.
4. La commissione istruttoria esprime:
a) parere favorevole;
b) parere parzialmente favorevole;
c) parere contrario.
La valutazione di cui al comma 2, lettera f), nei casi di parere favorevole e di parere parzialmente favorevole è accompagnata dalla indicazione della cifra ammissibile al finanziamento al fine di riportare ad equilibrio il rapporto costi-benefici.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai decreti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Note alle premesse:
- Il D.L. n. 288/1995 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1995). Detto decreto è stato sostituito, da ultimo, con il D.L. 18 novembre 1995, n. 487, in corso di conversione in legge. Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L. n. 288/1995, identico nella formulazione all'art. 3 del D.L. n. 487/1995:
"Art. 3. - 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato.
3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle del regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.
- Il comma 6 dell'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, è così formulato: "Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di sereteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".


Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 288/1995 si veda in nota alle premesse.